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Art. 4) - la cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della mutualita' e della solidarieta', non persegue fini speculativi o di lucro ma intende perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi, con particolare riferimento e in conformita' al dettato dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in conformita' agli standards previsti per l'espletamento delle attivita' socio-educative sotto riportate. Nel contempo la cooperativa intende far partecipi i soci dei benefici della mutualita' e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione, essa comunque e' impegnata; pertanto la cooperativa operera' con l'esclusione di ogni finalita' speculativa secondo le norme di legge richiamate nello statuto. La cooperativa si propone, altresi', gli scopi: - di migliorare le condizioni materiali e morali dei propri soci, favorendone con ogni mezzo l'istruzione professionale e stimolandone lo spirito di previdenza e di risparmio; - di collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico; - di fornire ai soci nuove occasioni di lavoro, (per quanto possibile) a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato del lavoro per i soci. La societa' potra' comunque avvalersi, nei limiti previsti dalla legge per le cooperative sociali a mutualita' prevalente, della collaborazione autonoma o subordinata di lavoratori non soci. La tutela dei soci cooperatori verra' esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. I soci lavoratori della cooperativa: - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; - mettono a disposizione le proprie capacita' professionali in relazione al tipo e alla qualita' dell'attivita' svolta nonche' alla quantita' e qualita' delle prestazioni di lavoro necessarie alla cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce (con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo) un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la legge 3 aprile 2001, n. 142. Art. 5) - la cooperativa si propone di perseguire gli scopi sopra riferiti promuovendo ed esercitando le seguenti attivita' economiche: - gestione di scuole superiori, medie, elementari, materne e di asili nido; - gestione e/o realizzazione di spazi per l'infanzia quali ludoteche, aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini d'infanzia, centri ricreativi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalita'; - promozione, organizzazione e gestione di servizi di trasporto per la frequenza di asili nidi e delle scuole di ogni ordine e grado e dei corsi di formazione professionale; - promozione e gestione di tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia e curare la collaborazione, lo scambio di esperienza e l'adesione a organismi associativi aventi scopi analoghi; - attivita' di animazione culturale; - collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni e con i privati per lo sviluppo delle attivita' ludiche, rivolte al piacere gratuito, all'educazione e alla formazione, alle attivita' di sviluppo turistico e locale; - curare la gestione di centri di ospitalita' per gruppi ed organizzare attivita' per il tempo libero; - promuovere e gestire iniziative per la formazione culturale dei giovani nonche' centri di incontro per le attivita' culturali, ricreative ed occupazionali. Le superiori attivita' saranno realizzate anche con il patrocinio, con i contributi e la collaborazione della comunita' europea, della presidenza del consiglio e dei ministeri interessati, della regione siciliana, delle provincie, dei comuni, degli istituti universitari del settore, delle asl e degli organismi scientifici e non, nazionali ed internazionali interessati agli scopi di cui sopra. La cooperativa potra' altresi' procedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ed all adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, obbligazioni ed altri strumenti finanziari. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche': a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali che svolgano attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento. B) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; c) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. Potra' altresi' compiere (dal lato passivo) le operazioni finanziarie reputate necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; la societa' potra' accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future. Tutte le attivita' sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, solo dopo avere ottenuto le eventuali necessaria autorizzazione e/o iscrizione in appositi albi, elenchi o registri (ordinari e speciali), con le modalita' previste dalla legge e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi gli specifici requisiti professionali richiesti dalla legge.
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