Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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la societa' ha per oggetto:- attivita' di commercio al dettaglio ed ingrosso di articoli da regalo;- commercio di oggettistica varia, decorazioni, complementi d' arredo, elettrodomestici e simili;- vendita e lavorazione di piante e fiori;- noleggio di materiali per allestimento di eventi;- progettazione ed allestimento di eventi;- progettazione ed allestimento di interni locali commerciali e vetrine. Per il conseguimento dell' oggetto sociale, la societa' potra' compiere operazioni commerciali, industriali ed economiche, mobiliari ed immobiliari; al suddetto fine la societa' potra' concedere garanzie anche a favore di terzi se nell' interesse sociale, e potra' anche- a titolo non prevalente e non in veste di intermediario- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, sempre che non ne risulti modificato l' oggetto sociale. La societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie, contributive e di ogni altro genere, previste dalle disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali emanate ed emanande. Resta espressamente stabilito che ove la societa' beneficiasse di incentivi ed agevolazioni e' obbligo dei soci fare in modo che non vengano meno quelle condizioni previste dalla legge che ha consentito gli incentivi e le agevolazioni medesime; in particolare nel caso in cui la societa' dovesse avvalersi delle agevolazioni di cui agli artt. 19 e seguenti e 17 e seguenti del d. Lgs. 21 aprile 2000 n. 185 e del regolamento di cui al decreto del ministero del tesoro, del bilancio e della p. E. In data 28 maggio 2001 n. 295-( a favore della c. D. " microimpresa"), la societa' resta obbligata ad attenersi a quanto segue:- non saranno consentiti( giusta quanto dispone la richiamata normativa ed in particolare l' art. 12 del ripetuto d. M. 295/ 2001) atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate dall' art. 17, commi 1 e 2, del d. Lgs. 185/ 2000, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni;- la societa' dovra' svolgere l' attivita' prevista nel progetto approvato per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni, e pertanto non potra' sciogliersi prima del suddetto termine;- non potra' trasferire la sede legale, amministrativa ed operativa in territori diversi da quelli agevolati per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni stesse.
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