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La cooperativa si propone di esercitare la propria attivita', secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 c. C. , ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi, le seguenti attivita': - produzione di maglieria esterna per uomo, donna e bambino nonche' ogni altra attivita' connessa a quanto sopra; - realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori previsti dall'art. 1 del t. U. Delle leggi sul mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni per l'esercizio delle seguenti attivita' produttive, e precisamente: -- produzione di articoli di abbigliamento in genere, per uomo, donna e bambino, sia in proprio che per conto terzi, nonche' commercializzazione degli stessi sia all'ingrosso che al minuto; -- attivita' di ricamificio e trapuntificio industriale; -- produzione e confezione di etichette tessute, loro commercializzazione; -- ideazione e progettazione di campionari per l'industria dell'abbigliamento in genere, compresa la realizzazione dei prototipi o di supporti magnetici necessari per dar corso al processo produttivo; - ideazione e progettazione di grafiche riferite alla realizzazione di nuovi prodotti da inserire nel processo produttivo; -- attivita' di stamperia industriale in genere; -- produzione di nastri e cordoncini in qualsiasi materiale, compresa la loro commercializzazione; -- produzione di programmi per macchine elettroniche e di servizi reali per le imprese industriali e non, in modo particolare per l'organizzazione della produzione industriale con annessa tecnologia; -- formazione, progettazione, organizzazione e la realizzazione dell'attivita' di formazione professionale con riguardo all'obbligo formativo, alla formazione continua ed alla formazione superiore; ricerca, selezione e formazione del personale, con l'organizzazione e la gestione di seminari, meeting e corsi di aggiornamento professionale per la ricerca di nuove tecnologie. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente a essi, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la cooperativa potra', tra l'altro, a titolo esemplificativo: a) costituire societa' di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre societa', consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, incluso l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di societa' controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci cooperatori e da dipendenti delle stesse); effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente competitiva l'attivita' dei soci cooperatori; b) concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; c) partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualita' e della solidarieta', acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, a enti, societa' o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; su deliberazione dell'organo di amministrazione la cooperativa potra' aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi; d) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', retta da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, nei limiti imperativamente disposti dalla legge; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sara' effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente. La societa', sempre per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi strumentalmente ad esso, potra' compiere qualsiasi attivita' mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purche' nei limiti di legge. Gli amministratori possono emettere in una o piu' soluzioni strumenti finanziari nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2526 c. C. Tuttavia la cooperativa puo' offrire in sottoscrizione strumenti finanziari non partecipativi solo a investitori qualificati. - - - - l'attivita' della cooperativa, come disciplinata dall'articolo 4 dello statuto sociale, e' incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori, che si avvalgono della cooperativa stessa al fine di ottenere continuita' occupazionale, migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Nello svolgimento delle suddette attivita', condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, previsto dall'art. 2512 c. C. , la cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, e' in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato. La cooperativa collabora, in generale, alla diffusione dei principi mutualistici e cooperativi e in particolare, contribuisce alla formazione di una approfondita cultura tecnico-cooperativa presso gli associati al fine di realizzare un progetto imprenditoriale comune. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, con il quale contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 della legge 142/2001. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.
Parole chiaveIl campo di attività di Gieffe Società Cooperativa rientra nel macrosettore Abbigliamento e maglieria, area Maglieria esterna. Secondo lo standard ATECO, il codice 14.39.00 corrisponde a: Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia.
Gieffe Società Cooperativa è conosciuta anche come: "GIEFFE", "SOCIETA GIEFFE", "COOPERATIVA GIEFFE", "SOCIETA COOPERATIVA GIEFFE" e "SOCIETA' COOPERATIVA GIEFFE".
La categoria dimensionale di Gieffe Società Cooperativa è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.