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Art. 2 la societa' ha per oggetto: - l'assistenza, riparazione, noleggio, commercio al minuto e all'ingrosso di macchine per movimento terra, veicoli vari e di tutti i materiali per la loro costruzione e/o riparazione, in forma itinerante, con interventi in loco; - la costruzione di macchine e apparecchiature oleodinamiche e meccaniche e di componenti idraulici e meccanici ed il loro noleggio, commercio al minuto e all'ingrosso; - la ricerca e lo sviluppo, per conto proprio e per conto terzi, su componenti ed apparecchiature idrauliche e meccaniche; - l'assunzione di mandati di agenzia, rappresentanza e commissione di ogni genere e tipo, con o senza deposito, per tutte le attivita' sopra specificate; - la costruzione, manutenzione, ampliamento e ristrutturazione, per conto proprio e/o per conto terzi, di immobili civili, industriali, commerciali e rurali; - la compravendita di terreni e immobili civili, industriali, commerciali e rurali; - la gestione e locazione di immobili civili, industriali, commerciali e rurali. La societa' potra' porre in essere tutte le attivita' affini, analoghe, complementari o comunque connesse alle precedenti. La societa' potra' inoltre cedere o rilevare diritti di sfruttamento di brevetti o partecipare, in proprio od in collaborazione con terzi, a studi di progettazione inerenti tutte le attivita' indicate nel proprio oggetto sociale, ed effettuare prestazioni di avviamento e di know-how per eventuali cessioni di tecnologie o altro. Sono tassativamente escluse: - l'attivita' professionale riservata; - la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modifiche; - l'esercizio di attivita' di cui alla legge 2. 1. 1991 n. 1; - l'esercizio nei confronti del pubblico, delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge 5. 7. 1991 n. 197; - l'esercizio di tutte le attivita' riservate di cui al decreto legislativo 24. 2. 1998/58; - l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto del ministero del tesoro con decreto 27. 9. 1991, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 227/1991. La societa' potra', nei limiti delle norme di legge vigenti, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, commerciali ed industriali, che saranno ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la societa' puo' assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non professionalmente ne' nei confronti del pubblico, bensi' occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento. In particolare la societa' puo' partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre societa', "joint venture", societa' miste, consorzi, societa' consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, gruppi europei di interesse economico. La societa' puo' concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di societa' del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico. A maggior chiarimento di quanto sopra indicato, resta inteso che tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: - della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; - della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; - della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; - della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; - della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; - della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' di intermediazione mobiliare; - del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; - dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; - del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. La societa' puo' altresi' esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle societa' partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonche' la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
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