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La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, in conto proprio o per conto terzi, le seguenti attivita' socio-sanitarie e/o educative: a) promuovere nel tessuto sociale il volontariato, qualificato e responsabilizzato, continuativo, nel suo ruolo di espressione e promozione dei vincoli della solidarieta', segno evangelico della carita', per servire in modo organico ed adeguato alla persona, con servizi ed interventi nell'ambito delle leggi nazionali, regionali ed europee riflettenti l'assistenza socio-sanitaria; b) organizzare attivita' di promozione nonche' corsi di formazione e di aggiornamento; c) rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile anche in applicazione della legge 1 giugno 1977 n. 285 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, incentivando l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; d) concorrere alla promozione dei servizi sociali anche in collegamento con gli enti pubblici per ovviare al rischio assistenziale del sistema attuale, caratterizzato dall'istituzionalizzazione, dalla marginalizzazione delle categorie piu' indifese, come bambini, giovani minori, devianti, tossicomani, handicappati, famiglie di disoccupati e sottoccupati, anziani, e combattere ogni altro genere di emarginazione sociale per essere vicino comunque a tutti i bisognosi di assistenza; e) svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attivita' inerente all'educazione, alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonche' all'inserimento sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno e di emarginazione. Per il raggiungimento ed in funzione di quanto sopra, la cooperativa potra' operare anche, ma non limitatamente, attraverso la: "gestione di centri terapeutici e di assistenza, nonche' di comunita' di convivenza e simili, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale, nello spirito della cooperativa e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, anche per conto di altri enti e/o istituti sia pubblici che privati; "erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici, quali comuni, province, regione, ausl, eccetera; a tal fine la cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi; "gestione di centri sociali e ricreativi, attivita' culturali, eccetera, anche con il ricorso alla stampa e mezzi vari di informazione, gestione di case per le vacanze, per la formazione e simili; "produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi, nonche' di prodotti derivanti da attivita' lavorative dei partecipanti all'attivita' sociale, ottenuti in appositi centri di lavoro, sia a carattere artigianale che non, purche' svolti nell'ambito di programmi socio-sanitari, pedagogici ed educativi nonche' ispirati all'autosufficienza economica della cooperativa; "promozione e/o gestione dei corsi di formazione, intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attivita' sociale, strumenti idonei al reinserimento sociale, alla qualificazione professionale, nonche' alla formazione cooperativistica, anche con il contributo della comunita' economica europea, degli enti pubblici e privati in genere e/o dei singoli. La societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili allo svolgimento delle attivita' dell'impresa cooperativa ed assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costituite in forma non cooperativa, e dare adesioni ad altri enti ed organismi economici, morali, culturali, assistenziali; potra' infine partecipare con oblazioni o comunque prestiti sotto ogni forma a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarieta', privilegiando le forme cooperative a cui avesse contribuito a dar vita. . La societa' potra' acquistare, permutare, trasferire e ricevere in donazione, eredita' o legato, ed affittare beni mobili ed oggetti di arredamento, nonche' denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere, contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, amministrare ed utilizzare beni di sua proprieta'; raccogliere conferimenti in denaro o prestiti dai soci predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla unione europea, dallo stato, dalle regioni e da enti locali, nonche' finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte, se necessario, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' concorrere al finanziamento ed allo sviluppo del movimento cooperativo sociale, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci
Parole chiaveI dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.