Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto esclusivo l'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. In particolare potra' svolgere le seguenti attivita': la coltivazione del fondo, l'allevamento di bestiame, la silvicoltura, l'esercizio di attivita' connesse alle precedenti. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame, si intendono tutte le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo. Si considerano "connesse" alle precedenti, le attivita', svolte dalla stessa societa' agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Sono altresi' considerate "connesse" le attivita' dirette alla fornitura di beni e servizi, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nella attivita' agricola esercitata, comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonche' le attivita' di agriturismo. La societa', in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, senza che cio' modifichi il carattere esclusivo della attivita' agricola, potra' inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni in altre imprese, anche straniere e partecipare anche a consorzi di imprese sempre che per la misura e per l'oggetto della partecipazione non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale, come sopra determinato; concedere garanzie reali e personali a favore dei soci e anche a favore di terzi. Le operazioni finanziarie di cui sopra potranno essere svolte esclusivamente nei limiti previsti dal d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e della restante legislazione in materia e dovranno pertanto essere sempre finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e non esercitate nei confronti del pubblico.
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