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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa non ha fini di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' finalizzata alla promozione umana e all'integrazione sociale di persone in condizione di disagio sociale a causa di esperienze emarginanti, droga, carcere o altri motivi, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) legge n. 381/1991. La cooperativa si adegua alla legislazione regionale in materia di servizi alla persona in virtu' anche della legge regionale n 23/2006 e, quindi, potra' collaborare all'attuazione dei servizi sociali e socio-sanitari a livello regionale o locale stipulando convenzioni con comuni e altri enti pubblici. La cooperativa riconosce al suo interno la presenza dei frati membri della "provincia veneta dei frati minori cappuccini", nel ruolo di promotori, ispiratori e guida delle proprie esistenza, esperienza e scelte operative e come garanzia di stabilita' e di continuita' della propria identita'. La cooperativa ha lo scopo di ricercare e garantire per i propri soci opportunita' e continuita' di lavoro alle migliori condizioni economiche e sociali promuovendone la formazione e la crescita professionale. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle diverse tipologie previste dalla legge; le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi di legge. La cooperativa e' retta dal principio di mutualita' prevalente nell'osservanza delle seguenti prescrizioni: 1) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 2) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 3) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 4) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa' cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa potra' proporre, aderire e gestire progetti di cooperazione nazionale ed internazionale. ". Art. 4 (oggetto sociale) in considerazione dello scopo mutualistico di cui all'art. 3 e dei requisiti e degli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto sociale le seguenti attivita': a) gestione di servizi sociali e socio-sanitari rivolti a soggetti affetti da dipendenze patologiche e/o da patologie psichiatriche; b) gestione di servizi sociali e socio-sanitari rivolti a minori; c) gestione di servizi per l'accoglienza ai migranti; d) organizzazione, gestione, svolgimento, in maniera stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi, di attivita' di formazione, orientamento e consulenza (salvi i limiti connessi alle attivita' riservate a professionisti iscritti in al?Bi professionali), di corsi di qualificazione e aggiornamento professionali, di iniziative ricreative e culturali; e) organizzazione, gestione, svolgimento di progetti di prevenzione primaria e secondaria al disagio sociale presso scuole, parrocchie, comuni e altri enti pubblici e privati ed attivita' rivolte a persona in disagio sociale; f) attivita' di promozione delle pari opportunita' tra uomo e donna; g) servizi al lavoro; h) servizi di mediazione culturale; i) agenzia di ricerca e selezione del personale; j) agenzia di supporto alla ricollocazione professionale; k) formazione per il personale direttivo e docente della scuola, nei seguenti ambiti trasversali: - metodologie e attivita' laboratoriali; - didattica per competenze e competenze trasversali, nei seguenti ambiti specifici: - orientamento e dispersione scolastica; - bisogni individuali e sociali dello studente; - alternanza scuola-lavoro; - inclusione scolastica e sociale; - dialogo interculturale e interreligioso; - gestione della classe e problematiche relazionali; - tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; - cittadinanza attiva e legalita'. L) creazione di laboratori permanenti di ogni tipo e genere per la produzione e la vendita di manufatti in ceramica, ferro, legno, vetro, plastica, pelle, maglieria, ecc. ; m) coltivazione di terreni ed attivita' agricole in genere; n) agriturismo; o) gestione di case per ferie, ostelli e alberghi; p) coltivazione e vendita di prodotti floreali e ortofrutticoli; q) attivita' di carrozzeria, autofficina, elettrauto, officina meccanica; r) recupero e riciclaggio di materie plastiche, carta, ferro, vetro, mobili ed ogni altro materiale di scarto deperito o inutilizzato; s) gestione di mense e punti di ristoro fissi o ambulanti; t) attivita' di trasporti e traslochi per conto terzi di ogni tipo e genere di merce; u) commercio al minuto su aree pubbliche e private dei prodotti rientranti nei settori alimentare e non alimentare; v) assunzione di rappresentanze e depositi di ogni tipo e genere di merci. La cooperativa potra' assumere appalti dallo stato e da enti pubblici, da altri enti, societa' e privati per l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi. La cooperativa, in via non prevalente e strumentale per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere ogni altra attivita' connessa o affine a quelle sopra indicate e compiere tutti gli atti ed operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenuti necessari ed utili ed assumere partecipazioni in altre imprese e societa' aventi oggetto analogo o affine al proprio. La cooperativa potra' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla normativa vigente. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59. "
Parole chiaveGiuseppe Olivotti Società Cooperativa Sociale svolge la propria attività nel macrosettore Servizi alle famiglie, segmento Servizi sanitari. Il codice 87.20.00 (ATECO) descrive l'attività come: Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti.
I nomi alternativi di Giuseppe Olivotti Società Cooperativa Sociale sono: "GIUSEPPE OLIVOTTI", "SOCIETA GIUSEPPE OLIVOTTI", "COOPERATIVA GIUSEPPE OLIVOTTI", "SOCIETA COOPERATIVA GIUSEPPE OLIVOTTI" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIUSEPPE OLIVOTTI".
Giuseppe Olivotti Società Cooperativa Sociale appartiene alla categoria "media impresa" per numero di dipendenti (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.