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"art. 3 (scopo mutualistico e sociale) la cooperativa non ha scopo di lucro e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed esercita in via stabile e principale le attivita' di impresa di interesse generale di cui al successivo articolo per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attivita'. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e alle imprese sociali ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La societa' potra' cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa opera anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, essa ha come oggetto la pianificazione, la predisposizione dell'organizzazione e delle strutture per l'espletamento dei seguenti servizi offerti a persone fisiche, giuridiche, istituzioni ed enti di qualsiasi natura giuridica ed esercita, in via stabile e principale, le seguenti attivita' di interesse generale, come previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e dalle altre norme in materia del terzo settore: - interventi e servizi sociali; - valorizzazione patrimonio culturale; - attivita' culturali; - formazione extrascolastica; - servizi strumentali al terzo settore; - reinserimento lavoratori; - attivita' sportive; - promozione della legalita' e pace; - promozione diritti umani, adozioni internazionali. La societa', altresi', ha per oggetto, nei limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 112/2017: l'erogazione di servizi di segreteria, stampa (con esclusione dell'attivita' editoriale, tipografica o comunque attinente all'informazione di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416) e fotocopiatura; la gestione di bar, mense, pubs, ristoranti e pizzerie anche da asporto; la gestione eventi culturali, sportivi e artistici; la promozione, la produzione, la raccolta e la catalogazione di materiale scientifico e didattico per lo studio della cooperazione dell'imprenditorialita' sociale, degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (cosiddetto "terzo settore"); - la progettazione, promozione, istituzione, organizzazione di iniziative di istruzione, formazione, addestramento, aggiornamento e riqualificazione professionale, erogazione di servizi di formazione, orientamento, accompagnamento all'inserimento lavorativo, aggiornamento e riqualificazione professionale; - l'attivita' di assistenza tecnica per la gestione di contributi erogati dai fondi comunitari e fondi interprofessionali a favore di istituzioni pubbliche e private; - l'erogazione servizi di consulenza ed assistenza ad imprese e pubblica amministrazione; - la progettazione ed erogazione di servizi di formazione di qualsiasi ordine e grado richiesti da istituzioni scolastiche, soggetti privati e da enti ed istituzioni pubbliche; - l'erogazione di servizi di consulenza informatica. Per tutte le suddette attivita' la cooperativa potra' agire anche come appaltatore generale (general contractor) per enti pubblici e/o privati. Il tutto con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla cooperativa. La cooperativa, potra', inoltre, svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale nei limiti e con le condizioni di legge, essa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Il tutto, comunque, nel rispetto delle eventuali autorizzazioni e competenze necessarie laddove richieste. La cooperativa potra' richiedere ed utilizzare i contributi, i finanziamenti e le provvidenze disposte dallo stato, dalla regione e dagli altri enti ed organismi pubblici, nonche' i finanziamenti e le elargizioni offerte da enti ed organismi pubblici e privati per un maggior sviluppo dell'attivita' cooperativa. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge per le societa' cooperative a mutualita' prevalente ex art. 2514 lett. B e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. "
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