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la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' aderire a qualunque associazione di categoria. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa operera' nel settore della produzione e lavoro quali: 1)- vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature, accessori in genere, compresi l'eventuale riparazione e/o adattamento; 2) vendita al dettaglio di articoli da regalo, oggettistica, bijotteria, compresa la riparazione degli stessi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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