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3. 1 la societa' ha per oggetto le seguenti attivita' da svolgersi sia in italia che all'estero: - la societa' ha scopo consortile e pertanto non ha fine di lucro ne' diretto ne' indiretto. E' vietata pertanto la distribuzione degli utili ai soci; - essa realizza l organizzazione comune istituita in conformita' al dettato degli articoli 2612, 2615 ter, 2472 e seguenti codice civile e dell'art. 96 d. P. R. 554/1999; - detta comune organizzazione e' deputata alla prestazione di servizi individuati dall'articolo 80 del d. L. Vo n. 285 del 30 aprile 1992 revisioni di autoveicoli e successive modificazioni e integrazioni, di cui alla concessione prevista dallo stesso articolo 80 comma 8 del decreto 30 aprile 1992 n. 385, dall'art. 36 decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 360 e successive modificazioni, e cioe' servizi di: a)- meccanica e motoristica; b)- carrozzeria; c)- elettrauto; d)- gommista; - la societa' consortile, nella quale le imprese aderenti assumono la veste di socie, ha pertanto come scopo la disciplina e lo svolgimento totale dei lavori di revisione autoveicoli e motoveicoli come regolamentata dal nuovo codice della strada di cui al d. L. Vo n. 285 del 30 aprile 1992 e d. L. Vo 10 settembre 1993 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni ed alla concessione che verra' rilasciata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento dei trasporti terrestri; - la societa' consortile in ossequio all'art. 80 del d. L. Vo n. 285 del 30 aprile 1992 dovra' eseguire i lavori di revisione rispettando i requisiti tecnici di ognuno dei soci e quindi sulla base dell'iscrizione alle categorie di attivita' previste dal r. I. A. (registro imprese di autoriparazione); - alla societa' consortile dunque e' demandato il compito di effettuare le revisioni ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi, qualunque essi siano; - la societa' consortile mettera' a disposizione delle imprese socie un centro adeguatamente attrezzato per il controllo dell'efficienza dei veicoli e dei motoveicoli; - la societa' consortile offrira' alle imprese socie la possibilita' di espletare per tramite dei suoi uffici le pratiche relative alla revisione periodica dei veicoli e dei motoveicoli della propria clientela; - effettuera' tali prestazioni per conto delle imprese socie anche direttamente agli utenti. Le modalita' con le quali perseguire lo scopo sociale possono essere regolate da appositi regolamenti redatti dall organo amministrativo ed approvati dall assemblea dei soci. La societa' potra' inoltre: - organizzare corsi di formazione tecnica con visite mirate aziendali, viaggi di studio in italia e all estero, compresa la formazione per i consulenti tecnici delle sedi operative aderenti alla societa' consortile; - svolgere attivita' promozionale per la divulgazione e immagine della societa' consortile; - partecipazione a fiere, mostre di auto e moto e quant altro possa essere utile e inerente all'attivita' della societa' consortile. La societa', in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attivita' indicate negli artt. 106 e 113 del d. Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attivita' riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal d. Lgs. 58/98, puo': - compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale; - concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l organo di amministrazione lo ritenga opportuno; - assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni azionarie e non in altre aziende e societa' operanti in settori anche non affini o connessi al proprio oggetto principale; - compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria ritenuta dall organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Ove la societa' intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci e/o dipendenti, cio' dovra' avvenire in conformita' della delibera cicr 19 luglio 2005, n. 1058 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005), in relazione all'art. 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, salve le eventuali disposizioni integrative e modificative.
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