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Art. 4 - scopo e attivita' mutualistica la cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata; e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa, ai sensi dell'art. 2512 c. C. , si avvale pertanto, nello svolgimento della propria attivita', prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. Art. 5 - oggetto la cooperativa con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': - l'elaborazione dei dati contabili ed amministrativi per conto di persone fisiche e giuridiche, imprese, professionisti, enti e associazioni; - il disbrigo di pratiche e servizi amministrativi per conto terzi, compresa la richiesta di certificati ed il deposito degli atti anche in via telematica; - lo sviluppo, assistenza e commercio, all'ingrosso ed al minuto, di programmi per elaboratori, software, hardware, accessori e beni di consumo per personal computer, stampanti e strumenti digitali in genere; - l'assistenza amministrativa per l'esecuzione di pratiche e servizi nelle materie assicurative, finanziare, giuridiche e fiscali; - il supporto nella consulenza direzionale e manageriale e nella programmazione ed organizzazione aziendale; - la gestione e l'organizzazione di uffici, residence ed uffici arredati con la possibilita' di fornire servizi telefonici, internet, recapiti postali, fax, sale riunioni e comunque ogni e qualsiasi servizio di segreteria; - la realizzazione di qualunque iniziativa di consulenza, servizi e supporto in materia di sicurezza e igiene ambientale e sui luoghi di lavoro, haccp, organizzazione e ristrutturazioni aziendali, formazione, privacy, e responsabilita' amministrativa degli enti, l'ideazione, produzione, realizzazione e commercio di marchi e brevetti; - i servizi di consulenza alle piccole e medie imprese al fine di produrre appositi report idonei a completare la richiesta di credito mediante la garanzia diretta del fondo centrale di cui alla legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni; - la consulenza ed il supporto tecnico in materia di finanza agevolata; - la ricerca, raccolta ed elaborazione dati in funzione di studi di marketing, ricerche di mercato, studi di fattibilita' e studi su criteri di valutazione della sostenibilita' finanziaria delle iniziative, nonche' in funzione di sviluppo reti di vendita e di ricerca di fonti finanziarie private ed agevolate. Il tutto con la precisazione che e' escluso lo svolgimento di qualunque attivita' riservata a professionisti o comunque il cui svolgimento sia riservato a soggetti, fisici o giuridici, in possesso di specifiche abilitazioni. Tutte le predette attivita' potranno essere svolte dalla cooperativa sia in proprio che per conto di terzi, in particolare per conto di amministrazioni statali, regionali, anche a statuto speciale, provinciali e comunali, nonche' di altri enti pubblici (territoriali e non) e privati, societa', consorzi, per il tramite ed in forza di convenzioni e di ogni piu' idoneo strumento negoziale e contrattuale, anche di subfornitura, partecipando a gare, appalti, trattative private, licitazioni, ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai singoli bandi. La societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di interessenze e partecipazioni, dirette o indirette, in altre societa' ed imprese con oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio e la prestazione di fidejussioni, avalli cambiari e garanzie reali a favore di terzi, purche' non costituiscono la sua attivita' prevalente, ne si pongono in contrasto con le norme contenute nel d. L. Vo 385/1993 nonche' con il testo unico in materia di intermediazione mobiliare. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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