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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, led seguenti attivita': 1. Lavori di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita' preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti cosi' come previsto dal punto 1 della tabella delle attivita' lavorative esercitate dagli organismi associati cui si applicano le disposizioni del dpr 30 aprile 1970 n. 602, compresi i lavori di imballaggio e similari e di gestione del ciclo logistico; 2. Assumere servizi di pulizia e di manutenzione di fabbricati civili ed industriali, impianti aziendali, depositi, magazzini, strade, autostrade e aree verdi in genere; 3. Prestare servizi di trasporto ed autotrasporto di cose per conto terzi; 4. Effettuare lavori di imballaggi, di confezionamento, di etichettatura, di carico e scarico merci e di gestione di depositi e magazzini; 5. Gestione informatica dei magazzini, sviluppo e consulenza informativa dei magazzini, sviluppo e consulenza informativa per l'automazione dei servizi; 6. Assumere in strutture proprie, adeguatamente attrezzate lavorazioni per conto terzi e/o assemblaggio di materiali vari. Le attivita' suddette potranno essere supportare da attivita' promozionali di varia natura. La cooperativa potra' svolgere qualunque attivita' connessa o affine a quelle indicate la cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi. Potra' inoltre: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 4) - ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea. 5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera.
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