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1) l'assunzione di partecipazioni, soltanto a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, con esclusione di ogni attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, e ai decreti legislativi 23 luglio 1996, n. 415, e 24 febbraio 1998, n. 58; 2) l'esercizio, nell'ambito dell'attivita' di cui al punto precedente, di: a) concessione di finanziamenti a favore di societa' controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o di societa' controllate dalla sua stessa controllante; b) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi e di cash-pooling; c) trasmissione od esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti; d) compensazione di debiti e crediti; e) coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle societa' partecipate o comunque appartenenti al medesimo gruppo societario; 3) la prestazione e l'intermediazione, a favore di societa' controllate o comunque appartenenti al medesimo gruppo societario e a favore di terzi, di servizi e di consulenze di natura tecnica, commerciale, amministrativa e finanziaria e inerenti utenze energetiche e di comunicazione; 4) la compravendita e l'intermediazione di materiali per la produzione industriale e di materie prime, di beni strumentali e di beni immateriali nei confronti di terzi e delle societa' appartenenti al medesimo gruppo societario. Restano escluse dalle attivita' di cui sopra quelle che la legge riserva in via esclusiva alle categorie professionali protette o a soggetti muniti di particolari abilitazioni o che siano iscritti in particolari albi, salvo che la societa' non consegua i necessari titoli o autorizzazioni. Restano inoltre escluse quelle inerenti la prestazione di servizi e attivita' finanziaria nei confronti del pubblico, la sollecitazione del pubblico risparmio e l'erogazione di credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra' altresi' compiere tutte quelle operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che comunque si rendessero, anche indirettamente, necessarie o utili, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi, effettuando tali operazioni non nei confronti del pubblico e non in via prevalente e con esclusione delle attivita' di cui alle leggi n. 1/91, n. 52/91, n. 197/91, e dei d. Leg. Vi n. 385/93 e n. 415/96, e successive modificazioni e integrazioni; essa potra' assumere, con attivita' esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, partecipazioni o cointeressenze in altre societa' od imprese aventi scopi analoghi o affini al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal d. L. N. 143/91, convertito nella legge n. 197/91.
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