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La societa' ha per oggetto l'acquisizione e la gestione di uno o piu' esercizi di farmacia. La societa' potra' porre in essere tutte le operazioni inerenti e utili al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale. Potra', quindi, svolgere tutte le attivita' all'uopo necessarie e/o consentite, quali, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle di cui alla presente elencazione: la vendita di specialita' medicinali, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, farmaci veterinari, articoli igienico-sanitari ed ortopedici, attrezzature e materiale per uso medico-chirurgico, presidi medico-chirurgici, la prestazione di servizi nel settore farmaceutico e parafarmaceutico, profumi e prodotti per la cura della persona, prodotti di erboristeria e prodotti omeopatici, prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati, articoli per l'igiene della persona, articoli di puericultura ivi compresi gli indumenti per neonati ed articoli di vestiario e di abbigliamento per l'infanzia, prodotti per la cura del capello ed altri cosmetici destinati ad essere messi in contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze; in genere, tutti i prodotti alimentari e non connessi all'oggetto sociale. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 475/1968, come integrato dalla specifica legge in materia di societa' tra farmacisti (legge n. 362/1991 e sue successive integrazioni o modifiche) la societa' ha la responsabilita' del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia (e/o delle farmacie) di cui e' (o sara') titolare del diritto. La societa' potra' tra l'altro compiere: tutte le operazioni commerciali, economiche, mobiliari ed immobiliari, senza far ricorso al mercato del capitale di rischio, in forma non prevalente e comunque finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e/o ritenute utili e necessarie dall'organo amministrativo; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento presso istituti di credito, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; concedere e ricevere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assumere, non allo scopo del loro collocamento, partecipazioni ed interessenze in societa' ed in imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' potra' compiere, in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari ritenute idonee al raggiungimento dei suoi fini, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, a favore proprio o di terzi, con la sola esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico di cui all'art. 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e di quelle comunque vietate dalla vigente e futura legislazione. La societa' potra', inoltre, nei limiti suddetti e cioe' non nei confronti del pubblico, assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa', imprese, consorzi, societa' consortili e raggruppamenti di imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. La societa' puo' attingere a finanziamenti dei soci che risultino iscritti nel registro delle imprese da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Le modalita' e le condizioni di tali finanziamenti, che possono essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, saranno determinate di volta in volta con decisione dei soci. In ogni caso, le suddette delibere saranno prese in conformita' alle disposizioni di legge vigenti in materia creditizia. La direzione tecnica della farmacia viene affidata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 comma terzo della legge 8 novembre 1991 n. 362, ad un farmacista in possesso del requisito dell'idoneita' previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni, che ne e' responsabile. I soci si obbligano a comunicare alla azienda sanitaria provinciale di catania il nominativo del direttore tecnico.
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