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Commercio all'ingrosso, l'acquisto, la vendita, l'importazione e la fabbricazione: - di articoli di abbigliamento ed accessori inerenti, di prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, di scarpe, cosmetici ed articoli di profumeria, orologeria in materiale non prezioso ed accessori, articoli in pelle, cancelleria e cartoleria, occhiali non da vista; - mobili e arredi nonche' di oggettistica per l'arredamento della casa oltre alle stoviglie ed ai coperti della tavola; - di componenti hardware esoftware e prodotti hi-tech, di apparecchiature per telefonia sia fissa sia mobile, di apparecchiature audio-visive, multimediali ecinematografiche ivi comprese le apparecchiature e i componenti relativi ad antenne, anche satellitari. - l'assunzionedi mandati con o senza rappresentanza nei suddetti settori. - l'effettuazione di ricerche di mercato e servizi di segreteria amministrativa relativi alle dette ricerche. Essa inoltre, purche' in via non prevalente ma strumentale, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, -puo esercitare qualsiasi attivita' commerciale e industriale nonche' qualsiasi attivita' finanziaria, mobiliare e immobiliare, purche' non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi; -puo' altresi' assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa', imprese e consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 cod. Civ. Ed esclusa ogni attivita' di successivo collocamento a terzi e al pubblico. Il tutto con l'osservanza della legge n. 1/1991, della legge 197/1991 e del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385; in particolare e' preclusa l'attivita' di intermediazione per la quale e' prevista l'autorizzazione degli organi di vigilanza ai sensi delle leggi vigenti. Nel rispetto e con le modalita' previste dall'art. 11 commi 1 e 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e della deliberazione del c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 la societa' puo' chiedere ai propri soci finanziamenti.
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