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Art. 2 - oggetto la societa' ha per oggetto le seguenti attivita': - l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto e l'amministrazione di beni immobili, terreni e fabbricati, urbani, rustici ed industriali, anche a mezzo di certificati di proprieta' relativi a multiproprieta', nonche' di aziende commerciali e agricole; la realizzazione e la costruzione di opere edili in genere, e in particolare: la costruzione e ristrutturazione di appartamenti e negozi, di fabbricati industriali commerciali; il restauro di fabbricati storici; la costruzione e ristrutturazione di immobili per conto terzi, compresi gli enti pubblici; la lottizzazione di aree edificabili; la costruzione e ristrutturazione, in proprio o in partecipazione, di complessi turistici ed alberghieri sia in italia che all'estero; -lavori di bonifica e ripristino ambientale; realizzazione ed esecuzione di opere finalizzate al ripristino energetico e al rispetto ambientale con particolare riguardo alla bio-edilizia; consulenze nei settori sopra indicati; - il restauro e il ripristino delle opere fin qui elencate; - la gestione, l'amministrazione e la locazione dei beni in precedenza elencati, la gestione di aziende la gestione ed amministrazione di condominio anche per conto terzi; l'esecuzione di qualsiasi lavoro edile, pubblico o privato; - il noleggio di macchine operatrici, di attrezzature, di impianti per l'industria, l'agricoltura, i lavori movimentazione terra; - l'installazione di impianti elettrici, elettronici e idrotermosanitari per l'edilizia privata e pubblica, il commercio di materiali per l'edilizia in genere, l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o comune al proprio. In relazione a tale oggetto la societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione delle attivita' previste dall'articolo 1 lettera a della legge n. 1/1991, dall'articolo 11 del d. Lgs. N. 385/93, e dal d. M. 6 luglio 1994 n. 12, dalla legge 23 novembre 1938 n. 1815, e delle attivita' previste dall'art. 4 comma ii della legge 5 luglio 1991 n. 197. Puo' altresi' concedere avalli, fidejussioni, garanzie reali anche a favore di terzi necessarie ed opportune per il conseguimento dello scopo sociale, il tutto nel rispetto delle norme inderogabili di legge, anche non espressamente richiamate nel presente articolo.
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