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- l' esercizio, in via professionale, dell' attivita' del commercio di oro cosi' come definito dall' art. 1 della legge 17 gennaio 2000 n. 7( oro da investimento o materiale d' oro ad uso prevalentemente industriale) pubblicata nella gazzetta ufficiale n. Ro 16 del 21 gennaio 2000, nuova disciplina del mercato dell' oro, anche in attuazione della direttiva 98/ 80/ ce del consiglio del 12 ottobre 1998. Ai fini della presente legge con il termine" oro" si intende:- l' oro da investimento, intendendo per tale l' oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell' oro, ma comunque superiore ad 1( uno) grammo, di purezza pari o superiore a 995( novecentonovantacinque) millesimi, le monete coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell' 80%( ottanta per cento) il valore sul mercato libero dell' oro in esse contenuto, incluse nell' elenco predisposto dalla commissione delle comunita' europee ed annualmente pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunita' europee serie c, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco. Con decreto del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita' di trasmissione alla commissione delle comunita' europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello stato italiano che soddisfano i suddetti criteri:- il materiale d' oro diverso da quello individuato in precedenza, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325( trecentoventicinque) millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza;- il commercio all' ingrosso e/ o al dettaglio di metalli preziosi puri e non con particolare riferimento all' esercizio di attivita' di banco metalli;- il recupero, l' analisi, la raffinazione, anche per conto terzi, di metalli preziosi o non preziosi contenuti in verghe, scorie, rottami, spazzature, residui e metalli vari;- la produzione ed il commercio all' ingrosso ed al dettaglio sia in italia che all' estero di metalli in lingotti e barre in lastre, grani, grezzi, preziosi e non preziosi, di loro semilavorati, di medaglie, monete, distintivi, targhe, coppe, trofei e similari, di impianti, attrezzature e articoli tecnici, chimici ed ornamentali, semilavorati e finiti con particolare riferimento a quelli destinati al settore orafo, argentiero, dentistico, elettronico, fotografico e galvanico;- la produzione e il commercio all' ingrosso ed al dettaglio degli articoli di oreficeria, argenteria, gioielleria, comprese le pietre preziose e non, orologeria ed articoli da regalo e ornamentali in genere, anche a mezzo corrispondenza, o internet, televisione ed, inoltre, a mezzo di procacciatori di affari, rappresentanti di commercio ed intermediari in genere;- la rappresentanza con o senza deposito relativa alle suddette attivita'. La societa' puo' compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell' organo amministrativo, per l' attuazione dell' oggetto sociale, cosi' tra l' altro: compiere operazioni commerciali e industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie, mobiliari e immobiliari, compresi l' acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e conduzione di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; concedere fideiussioni ed interessenze in societa' ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell' art. 2361 c. C.
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