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Acquisto di crediti d'impresa e, piu' in generale, crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, esclusivamente nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti in conformita' alle disposizioni della legge numero 130 del 30 aprile 1999. La societa' raccogliera' la provvista necessaria al pagamento del prezzo dei crediti acquistati nell'ambito di tali operazioni esclusivamente tramite l'emissione di titoli, ai sensi della legge n. 130/1999 e/o attraverso l'assunzione di uno o piu' finanziamenti, in forza dei quali le obbligazioni della societa', nei confronti di ciascun soggetto erogante, siano esigibili soltanto nella misura delle somme derivanti dall'incasso o recupero dei crediti acquistati, nonche' delle somme rese altrimenti disponibili alla societa' mediante anticipazioni o linee di credito o altri contratti stipulati dalla societa' nell'ambito dell'operazione medesima in conformita' con le disposizioni della legge n. 130/1999. In conformita' alle disposizioni della legge n. 130/1999, i crediti acquistati dalla societa' nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione (ivi inclusi i crediti acquistati utilizzando gli incassi derivanti dalla gestione di altri crediti precedentemente acquistati nel contesto di operazioni cosi' dette rotative (revolving) costituiranno patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli costituiti nell'ambito di altre operazioni di cartolarizzazione compiute dalla societa'. Ognuno di tali patrimoni separato e' destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti che del suddetto patrimonio fanno parte, nonche' al pagamento dei relativi costi. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei suddetti crediti. 4. 2 la societa' potra' svolgere la propria attivita' sia in italia che all'estero. 4. 3 quale attivita' secondaria, la societa' potra' svolgere, per il solo fine di conseguire l'oggetto sociale, ogni operazione necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, in conformita' con le disposizioni della legge 130/1999. 4. 4 la societa' non potra': - emettere titoli di debito di cui all'articolo 2483 c. C. ; - raccogliere risparmio tra i soci od assumere finanziamenti dai medesimi soggetti; - stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso anche senza corresponsione di interessi.
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