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Art. 3) oggetto sociale 3. 1. La societa' non ha scopo di lucro. L oggetto sociale della societa' stessa e' l esercizio, in via stabile e principale, dell organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l assistenza all attivita' sportiva dilettantistica le attivita' che la societa' si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri tesserati, sono: a) promuovere e sviluppare, in particolare, ma non in via esaustiva, le attivita' sportive dilettantistiche afferenti alle discipline legate al settore dei seguenti sport: pesistica (ck009), body building (ap001), biathlon (al001), ginnastica nelle discipline dell'attivita' sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness (bi001), della ginnastica acrobatica (bi002), della ginnastica aerobica (bi003), della ginnastica artistica (bi004) e della ginnastica per tutti (bi005). La societa' potra', tuttavia, promuovere l organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attivita' sportiva dilettantistica, anche non specificamente sopra descritta, considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del coni e del dipartimento dello sport, e comunque riconosciuta a fini sportivi in base alle leggi vigenti; b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; c) promuovere attivita' didattiche per l avvio, l aggiornamento ed il perfezionamento nelle attivita' sportive; d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l organizzazione e la pratica dello sport; e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; f) indire corsi di avviamento agli sport, attivita' motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi. La societa' potra' esercitare attivita' diverse da quelle di interesse generale sopraindicate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione e' operata da parte dell organo di amministrazione. In particolare, se consentito dalle normative, la stessa potra', comunque: g) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; h) organizzare attivita' ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. I) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attivita' di natura commerciale, con obiettivi di autofinanziamento. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potra' gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar, ristoranti e ritrovi sociali; effettuare servizi e/o campagne pubblicitarie; effettuare spettacoli con emissioni di biglietti; commercializzare occasionalmente prodotti e merci inerenti l attivita' sportiva, eccetera. L) svolgere ogni altra attivita' necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi. 3. 4. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra' svolgere ogni attivita', anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad attivita' sportive. 3. 5. La societa' potra', altresi', procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa, sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562 e 1615 e seguenti del codice civile. Il tutto con l'espressa esclusione di ogni attivita' professionale protetta, nei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. 3. 6. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. 3. 7. Sono inibite alla societa' le attivita' dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle sim, alle fiduciarie ed alle finanziarie; e' invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonche' l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. 3. 8. Al fine di svolgere l'attivita' sociale la societa' puo' assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio, partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali. 3. 9. La societa' potra' svolgere attivita' di service tecnico e amministrativo nelle societa' eventualmente partecipate che non avessero adeguata struttura organizzativa autonoma. 3. 10. La societa', come detto, non ha fini di lucro ed i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette, e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella societa' per il raggiungimento dell'oggetto sociale. 3. 11. La societa' si conforma alle norme ed alle direttive del coni, nonche' agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva cui la stessa intende affiliarsi. 3. 12. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle societa' affiliate. La societa' si impegna, per conto di coloro che svolgono attivita' al suo interno, a pagare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite da detti federazioni ed enti di promozione sportiva. 3. 13. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla societa' e' una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La societa' si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva.
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