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Articolo 3 scopo la cooperativa, che non si propone finalita' di lucro, e' retta dal principio della mutualita', in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di qualificare e migliorare la propria professionalita' come medici di medicina generale, offrendo prevalentemente ai propri soci la possibilita' di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma del successivo articolo 4; tali servizi potranno altresi' essere svolti in misura non prevalente anche nei confronti di soggetti terzi. Qualora venissero raggiunti i requisiti della mutualita' prevalente e laddove si volesse perseguire la stessa, a norma dell articolo 2514 del c. C. Troveranno applicazione nella cooperativa: 1. Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 2. Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 3. Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 4. L obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Articolo 4 oggetto sociale oggetto della cooperativa e' ogni attivita' e quant'altro nel tempo risulti funzionale ed idoneo ad elevare qualitativamente l'attivita' del medico di medicina generale, tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze scientifiche inerenti all'esercizio dell'arte medica; in particolare, la cooperativa si propone di: - assicurare ai soci lo sviluppo e l organizzazione delle proprie attivita' professionali fornendo un adeguato livello di servizi ed opportunita' di lavoro tramite la fornitura di mezzi, tecnologie, strumenti, metodologie, formazione e didattica, nonche' supporti di carattere amministrativo, gestionale, ausiliario e paramedico, finalizzati all ottimizzazione delle attivita' di medicina generale ivi compresa la fornitura di servizi informatici, telematici e logistici e relativo personale di supporto nella gestione di centri di medicina di gruppo, nel rispetto di quanto previsto negli accordi collettivi nazionale e regionali dei medici di medicina generale; - gestire uno o piu' centri per l organizzazione e la fornitura di prestazioni sanitarie, principalmente di medicina generale; - svolgere attivita' di formazione, informazione e consulenza nel settore della medicina generale; - supportare e promuovere le attivita' dei soci che abbiano rilevanza generale e quant altro utile al consolidamento e allo sviluppo della cooperativa; - promuovere ed organizzare seminari, conferenze, convegni, dibattiti e giornate di studio su temi di interesse socio-sanitario; - coordinare, promuovere e gestire servizi e strutture a carattere sanitario assistenziale funzionale alla medicina generale ed alle cure primarie territoriali quali, a titolo indicativo: telemedicina, telesoccorso, assistenza domiciliare, etc. - organizzare attivita' scientifiche e di ricerca, studi epidemiologici, di farmaco - sorveglianza, di farmaco - economia, raccolte ed elaborazioni di dati nel settore della medicina generale, anche per conto terzi. La cooperativa potra' svolgere ogni altra attivita' connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, finanziaria e bancaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro, a solo titolo esemplificativo: - assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', imprese o enti, anche non a scopo di lucro, che abbiano oggetto analogo, affine o connesso con quello sopra indicato, ovvero stipulare patti, accordi, intese, convenzioni, eccetera, nonche' costituire associazioni temporanee d impresa, consorzi, joint venture e simili, orientati al perseguimento dei medesimi scopi sociali; - compiere operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie e immobiliari, compreso l acquisto di immobili e di beni mobili anche registrati, nei limiti consentiti dalla legge; - aderire a organizzazioni mutualistiche nazionali o locali e relativi organismi di collegamento; puo' altresi' aderire ad altre cooperative o consorzi o societa', cooperative finanziarie, che la possono agevolare nei programmi, accettando o rilasciando all occorrenza garanzie fidejussorie; - in via strumentale al perseguimento dell'oggetto e comunque non nei confronti del pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari e potra' concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi, purche' connesse con l oggetto sociale; - chiedere finanziamenti e contributi allo stato, a regioni e ad altri enti e persone pubbliche e private; - stipulare convenzioni con privati e con enti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, con particolare riferimento a stato, regioni, province, comuni, universita' ed istituti universitari, per i servizi ad esse relativi. La cooperativa potra' perseguire le proprie finalita' mutualistiche e svolgere la propria attivita' come definita nel presente articolo anche verso soggetti non soci. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Resta espressamente esclusa ogni attivita' professionale riservata per legge, l'attivita' fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966, l'attivita' bancaria di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nonche' le attivita' di cui al d. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e tutte le altre attivita' comunque riservate e protette dalle norme vigenti.
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