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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera b-bis, e dell articolo 7. 2 della legge 130 del 30 aprile 1999, dei proventi derivanti dalla titolarita' in capo alla societa' di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni. La societa' potra' finanziare tali operazioni, oltre che attraverso l emissione di una o piu' classi di titoli di cui all articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 130/1999, anche mediante l'assunzione di finanziamenti da parte di soggetti a cio' autorizzati. I beni e i diritti oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonche' ogni altro diritto acquisito dalla societa' nell ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione come individuati nei contratti a tal fine stipulati dalla societa' costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e dai patrimoni relativi alle altre operazioni da essa eventualmente realizzate; sui beni e sui diritti compresi in ciascun patrimonio non sono, pertanto, ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi, oppure dai concedenti i finanziamenti reperiti, dalla societa' nell ambito della relativa operazione di cartolarizzazione oppure, ancora, dalle controparti dei contratti derivati stipulati dalla societa' con finalita' di copertura. Nei limiti consentiti dalla legge n. 130/1999, la societa' puo' compiere tutte le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione realizzate, o che risultino comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche' investire temporaneamente in altre attivita' finanziarie i fondi che non siano immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o dai summenzionati finanziamenti. Impregiudicata l esclusivita' del proprio oggetto sociale ai sensi della legge n. 130/1999, e nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di cartolarizzazioni, la societa' potra' pertanto, nell ambito ed ai fini delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - acquistare, anche in sede giudiziale o concorsuale, gestire, valorizzare (anche con interventi di manutenzione e di ristrutturazione da realizzarsi mediante la stipulazione di contratti d'opera o di appalto), vendere e dismettere fabbricati civili, rustici, urbani, industriali e commerciali, terreni in genere, nonche' beni mobili registrati; - concedere beni immobili e beni mobili registrati in locazione o affitto; - costituire diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili registrati di proprieta'.
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