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La cooperativa, senza finalita' speculative, si propone gli scopi seguenti: - la costruzione di case per uso di abitazione da assegnare ai soci in proprieta', divisa o indivisa, in locazione o in godimento a norma del t. U. Sull'edilizia economica e popolare a norma del r. D. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'attuazione dello scopo sociale la societa' potra': a) acquistare suoli; b) ottenere la concessione del diritto di superficie; c) contrarre mutui; d) avvalersi dei contributi e provvidenze previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta, da parte dello stato, delle regioni e di ogni altro ente o persona giuridica; e) costruire gli alloggi sia direttamente in economia che concedendo appalti; f) acquistare case gia' costruite da demolire o restaurare; g) ricorrere ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito, edilizio, indipendentemente dal contributo dello stato, delle regioni e degli enti o persone giuridiche; h) costruire al piano terra dei fabbricati locali ad uso diverso dall'abitazione, da assegnare anche' essi in proprieta' divisa ai soci; i) promuovere e svolgere, nei locali della cooperativa ed altrove attivita' di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo a favore dei soci e delle loro famiglie; l) stimolare lo spirito di previdenza costituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale; - la promozione di attivita' economiche e culturali utili ai soci e l'apprestamento di tutti i servizi inerenti; e' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La raccolta del risparmio tra i soci dovra' avvenire entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 13 d. P. R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto della vigente normativa in materia bancaria (t. U. 385/1993). La societa' si propone inoltre di diffondere i principi della cooperativa e della mutualita', rafforzare nei rapporti tra i soci e in quelli tra essi e gli altri lavoratori i principi del mutuo aiuto e i legami della solidarieta'; estendere infine ad altri comuni oltre a quello della sede sociale l'attuazione degli scopi sociali. La cooperativa potra' inoltre avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed in particolare di quella previste dalle leggi 22 dicembre 1971 n. 865, 27 maggio 1975 n. 167 e legge 5 agosto 1978 n. 457 e sucessive modifiche ed integrazioni e dai bandi regionali emanati e emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base a tali leggi. La societa' potra' compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, compresa l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui ipotecari, la concessione di fideiussioni, ecc. La societa' puo' costituire e partecipare in altre societa', enti consorzi, al fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e comunque non quale attivita' prevalente ed escluso tassativamente il collocamento della partecipazioni. La cooperativa, con delibera del consiglio di amministrazione, potra' compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, industriale e finanziaria, necessarie ed utili al conseguimento dei suoi scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti i medesimi. La societa' potra' svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliare e finanziarie; aderire ad organismi federativi e consortili ed a consorzi di cooperative, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svolgimento o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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