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3. 1. La societa' esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7. 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021 con particolare riferimento alla pratica del tennis, del padel, del nuoto, del calcio, del calcetto, della ginnastica, delle arti marziali, della cultura fisica, massaggio sportivo, del fitness e comunque di ogni altra disciplina sportiva. 3. 2. In particolare, la societa' ha per oggetto l'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica, essa pertanto si propone: - l'esercizio, lo sviluppo e la diffusione di attivita' sportive, connesse alle pratiche delle discipline sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo, mediante la gestione di attivita' ricreative o di attivita', motorie e non, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive alle quali la societa' aderira'; - la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attivita' sportive. In particolare la societa' si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attivita' sportiva dilettantistica nell'ambito del tennis, del padel, del nuoto, del calcio, del calcetto, della ginnastica, delle arti marziali, della cultura fisica, massaggio sportivo, del fitness e comunque di ogni altra disciplina sportiva; - l'organizzazione di squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative. A tale scopo la societa' potra' realizzare, gestire impianti, propri e di terzi, palestre, campi e strutture sportive di ogni genere e relativi punti di ristoro ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando la somministrazione ai soli soci. Inoltre, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti, potra': - affiliarsi o associarsi con altre realta' sportive a carattere locale, nazionale od internazionale; - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive; - organizzare attivita' ricreative a favore di un migliore utilizzo del tempo libero. La societa' accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo ed espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni, norme e le direttive del coni e quelle dello statuto e dei regolamenti delle federazioni suindicate e le deliberazioni di queste ultime e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle federazioni dovessero adottare a suo carico. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto costitutivo le norme contenute nei regolamenti e negli statuti delle federazioni sportive, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle societa' affiliate. La societa' si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive del c. O. N. I. , nonche' agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' intende affiliarsi, per quanto attiene alle specificita' sportive. La societa' organizza e svolge anche programmi di formazione dei soci nelle varie discipline cui si e' fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi delle altre federazioni sportive, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva ai quali la societa' intendera' aderire. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la societa' potra' inoltre procedere alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto d'immobili da destinare ad attivita' sportive entro i limiti di legge ed in special modo entro i limiti previsti dalle vigenti normative in materia di societa' sportive dilettantistiche. La societa' potra', inoltre, promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine; promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attivita' ricreativa, di tempo libero e sportiva afferenti alle attivita' sportive suindicate. La societa', per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potra' compiere, se ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili: tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre, comunque con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e banche; nonche', solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e cointeressenze in societa', enti o consorzi italiani ed esteri aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d. Lgs. 1' settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'. 3. 3 si applica l'eccezione al computo delle attivita' diverse per i proventi di cui all'articolo 9, comma 1-bis, d. Lgs. 36/2021. 3. 4. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra' svolgere ogni attivita', anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto d'immobili da destinare ad attivita' sportive. 3. 5. La societa' potra' altresi' procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss. , cod. Civ. 3. 6. Sono inibite alla societa' le attivita' dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle sim, alle fiduciarie e alle finanziarie; e' invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonche' l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. 3. 7. Al fine di svolgere l'attivita' sociale la societa' puo' assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali. 3. 8. La societa' si conforma alle norme ed alle direttive coni e cip nonche' agli statuti e ai regolamenti delle fsn, dsa e eps a cui la societa' intende affiliarsi. 3. 9. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle societa' affiliate. 3. 10. La societa' si impegna per conto di coloro che svolgono attivita' al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla fsn, eps, e dsa anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, d. Lgs. 39/2021. 3. 11. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla societa' e' una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La societa' si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva.
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