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L'esercizio esclusivo dell'impresa agricola, di cui all'art. 2. 135 c. C. E quindi l'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, anche mediante serre, o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. In particolare l'oggetto sociale comprende l'acquisto, l'affitto e la vendita di fondi rustici e di aziende agricole. La societa' potra' compiere qualsiasi operazione, ritenuta dall organo amministrativo necessaria od utile, di natura immobiliare; potra' procedere ad operazioni bancarie ed ipotecarie; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento anche agevolato con istituti di credito, banche, societa' e privati; concedere fideiussioni, garanzie reali e/o personali, anche per obbligazioni di terzi; assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese affini, fatto salvo il limite di cui all art. 2361 c. C. Ed esclusa qualsiasi attivita' di successivo collocamento a terzi od al pubblico; costituire consorzi e/o raggruppamenti di imprese. E esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.
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