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1. Considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto - nei limiti consentiti dalla legge e con l'esclusione di attivita' dalla stessa riservate a specifici professionisti - le seguenti attivita': servizio di assistenza all infanzia, in particolare fino all'eta' di tre anni; sostegno di assistenza psico-pedagogica, didattica ed educativa; promuovere e sostenere l eliminazione di tutte le forme di discriminazione sociale, culturale, razziale, religiosa, etnica, ecc. ; promuovere e sostenere una nuova cultura dell infanzia, nel rispetto dell identita' e della personalita' del minore; promuovere e organizzare corsi di formazione; promuovere tutte quelle iniziative e attivita' in grado di garantire la completa realizzazione della personalita' dei bambini, favorendo l integrazione degli stessi nella societa'; svolgere attivita' diverse finalizzate all inserimento di persone svantaggiate; animazione socio-culturale ed organizzazione del tempo libero; organizzazione di gite (visite guidate a mostre, localita' e luoghi di divertimento); servizio di custodia e compagnia di bambini ("baby sitting" e "baby parking") in strutture pubbliche, private e commerciali; servizio di assistenza alla terza eta' in centri diurni e residenziali; attivita' complementari ed affini previste negli scopi sociali. 2. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' di natura socio-educativa rivolta a bambini, adolescenti, adulti, famiglie, persone disabili o svantaggiate. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa puo' integrare la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell associazionismo cooperativo. La cooperativa puo' altresi' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545 septies del codice civile. La cooperativa potra' avvalersi, a tal fine, di tutte le provvidenze messe in essere dagli enti locali (comuni, province, regioni, etc. ), dallo stato, dalla comunita' europea, da privati o loro enti ed utilizzare le prestazioni degli organismi finanziari di tutti questi enti o da essi controllati. 3. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere strumenti finanziari, nei limiti consentiti dalla legge, ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 4. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall assemblea sociale. 5. Nell esercizio delle suddette attivita' la societa' potra', inoltre, costruire o acquistare immobili da adibire a sedi, rappresentanze, succursali o simili per svolgere le proprie attivita'.
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