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1. La societa', nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni ove previste, ha per scopo unico l'attivita' di: manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione di navi a scafo metallico ed in particolare l'attivita' di sabbiatura, idrosabbiatura, pitturazione, degassificazione, picchettaggio e carpenteria metallica, ivi inclusa le attivita' connesse di pulizia e lavaggio ad alta ed altissima pressione. Al fine di attuare l'oggetto sociale e conseguire il suo scopo, la societa' potra': - partecipare a gare di appalto, sia pubbliche che private, il noleggio, senza operatore, di macchinari, impianti ed attrezzature, beni mobili strumentali in genere, la somministrazione di lavoro, ovvero la fornitura professionale di manodopera, a tempo determinato ed indeterminato, per lo svolgimento di tutte le attivita' lavorative inerente l'oggetto sociale. 2. La societa' puo' compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'organo amministrativo, il quale operera' con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e cosi' tra l'altro: - compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; - assumere, sia in italia che all'estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa', anche di tipo consortile, in "joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; - contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonche' di leasing passivo) con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di societa' controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (d. M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla g. U. Del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e o integrazioni); - partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; - assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.
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