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La cooperativa ha per oggetto sociale: a) erogazione del servizio tecnico-nautico di battellaggio reso dai barcaioli di cui all'art. 215 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con dpr 15/02/1952 n. 328, costituiti in gruppo con provvedimento amministrativo del capo del compartimento marittimo, consistente nel trasporto, via mare, di persone, bagagli, dotazioni e provviste di bordo, al servizio delle esigenze funzionali di cui alle navi mercantili, in relazione alla sicurezza, navigabilita' ed operativita' delle navi stesse, nei limiti del certificato di sicurezza, da e per le navi, ancorate nella rada, alla fonda e/o ormeggiate nelle banchine del porto di taranto, sino ad ovest di punta rondinella ed al secondo seno del mar piccolo, compresi gli obblighi di servizio pubblico e di erogazione di operazioni complementari agli altri servizi tecnico-nautici esistenti, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente. Poiche' il servizio tecnico - nautico del gruppo dei barcaioli ha natura di servizio di interesse economico-generale a carattere universale ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis) della legge 84/1994, la cooperativa opera come erogatore universale di tale servizio volto a garantire la sicurezza della navigazione, come tale sottoposto alla disciplina e vigilanza dell'autorita' marittima. B) erogazione dei servizi complementari ed accessori alle attivita' del gruppo barcaioli, consistenti nella movimentazione su banchina di dotazioni e provviste di bordo, mediante impiego di apparecchiature di sollevamento, quali carrelli elevatori, transpallet, gru idraulica, autogru e di qualsiasi altra apparecchiatura che consenta tale movimentazione; c) previa autorizzazione dell'autorita' marittima ed eventualmente delle altre autorita' competenti all'uopo interessate, attivita' di magazzino privato di custodia temporanea merci e/o dotazioni di bordo, siano esse allo stato nazionale che allo stato estero, attivita' portuale di carico e scarico di merci allo stato estero e/o nazionale, attivita' di battellaggio e relativi servizi affini e/o complementari in favore di impianti off-shore, di navi militari ed imbarcazioni da diporto, di societa' private, anche al di fuori delle acque del circondario marittimo di taranto. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: - istituire o gestire, stabilimenti, officine, impianti e magazzini funzionali all'espletamento delle attivita' sociali; - acquistare o assumere in locazione o in leasing immobili, magazzini, officine, automezzi, mezzi nautici, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; - intraprendere ogni attivita' rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; - promuovere l'istruzione professionale, la formazione ed il continuo aggiornamento a favore dei soci. La cooperativa, inoltre, potra' svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potra', fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa', consorzi o enti, che svolgano attivita' analoghe, accessorie o complementari all'attivita' sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operativita' nei confronti del pubblico, nonche' partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies c. C. ; b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e societa', cui la cooperativa aderisce. Infine, la cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. Lgs. N. 385/93 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci. Pertanto, e' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.
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