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Il gruppo e' retto e disciplinato dai principi della mutualita'. Scopo del gruppo e' prestare in forma associata il servizio di ormeggio e , tramite l'esercizio in forma associata di tale attivita', sia perseguire con continuita' e con le modalita' piu' adeguate, i superiori valori della sicurezza, con particolare riferimento alla tutela delle acque portuali, della navigazione nelle stesse, della transizione ecologica, del traffico portuale, e della tutela dell'ambiente nelle acque portuali ed in loro prossimita' sotto la direzione e controllo della autorita' marittima, sia garantire la continuita' d'occupazione lavorativa e adeguate condizioni economiche, sociali, professionali, coerenti con il massimo dell'efficienza, tenuto conto delle esigenze e degli interessi dell'utenza. Per il raggiungimento dei suddetti scopi mutualistici, i soci instaurano con il gruppo, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra il gruppo e i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 03. 04. 2001, n. 142, in coerenza con quello elaborato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmesso al gruppo come di seguito specificato, dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria nel rispetto del principio di mutualita' e di quello di parita' di trattamento. Il gruppo osserva le disposizioni dell'autorita' marittima, che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 14, comma 1quinquies della l. 84/94 anche tramite l'apposito regolamento di servizio di cui all'art. 209 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (dpr 15/02/1952 n . 328 e s. M. I. , di seguito reg. Cod. Nav. ) tali disposizioni sono comunicate al gruppo stesso ai fini della loro applicazione. I soci concorrono alla gestione del gruppo e partecipano alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione del gruppo stesso, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione nei limiti di cui all'art. 45; mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per il gruppo stesso. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare unitamente alle determinazioni dell'autorita' marittima, stante la natura del servizio tecnico nautico loro collettivamente demandato quali iscritti nei registri tenuti dalla stessa. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dal gruppo e dall'angopi, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto il gruppo ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio in via esclusiva delle seguenti attivita': - l'erogazione del servizio di ormeggio, disormeggio, battellaggio, movimento ed assistenza in genere dei galleggianti e delle navi nel porto e nella rada di chioggia e nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14, comma 1quater, della legge n. 84/94 nonche' assistenza alle imbarcazioni da diporto (art. 49duodecies d. Lgs 171/2005), compresi gli obblighi di servizio pubblico e di erogazione delle attivita' funzionali allo svolgimento del servizio istituzionale, conformemente alle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione reg. Cod. Nav. Nonche' alle ordinanze in materia della competente autorita' marittima locale; - previa espressa autorizzazione o a seguito di determinazioni in funzione delle esigenze di sicurezza della competente autorita' marittima, l'esecuzione di attivita' complementari o affini alle attivita' di ormeggio/battellaggio, secondo quanto definito dall'art. 14, comma 1quater, della legge 84/94, comprensive di quelle relative alla sicurezza portuale. (safety e security). Il servizio tecnico - nautico di ormeggio prestato dal gruppo, e ove reso dal medesimo gruppo, quello di battellaggio hanno natura di servizio di interesse economico generale a carattere universale. Il gruppo opera, in conformita' a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 quinquies, della legge 84/94, come erogatore universale di tale servizio, volto a garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell'approdo e come tale sottoposto alle direttive, alla disciplina, alla vigilanza e al controllo dell'autorita' marittima. Per la realizzazione di tale oggetto, il gruppo puo', previa autorizzazione dell'autorita' marittima: - costituire organismi consortili, oltreche' associazione temporanea con altre cooperative/gruppi al riguardo abilitate, stipulando i relativi contratti e convenzioni; - definire, per comprovate esigenze di carattere funzionale, forme di collaborazione fra piu' societa' cooperative operanti in porti diversi (art. 209 bis reg. Cod. Nav. ); - istituire o gestire officine, impianti e magazzini funzionali all'espletamento delle attivita' sociali; - acquistare o assumere in locazione anche finanziaria immobili, magazzini, officine, automezzi, mezzi nautici, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'attivita' sociale. Il gruppo promuove l'istruzione e l'aggiornamento professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci. Spetta, in particolare, al gruppo, tramite l'angopi, attivare, utilizzando l'ente bilaterale di categoria o centri di formazione autorizzati, i corsi di formazione per il conseguimento del certificato professionale di competenza ex art. 213 bis del reg. Cod. Nav. Il gruppo, inoltre, puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. Lgs. N. 385/93 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, e' vietata al gruppo la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.
Parole chiaveL'area di business di Gruppo Ormeggiatori Del Porto Di Chioggia Società Cooperativa è il macrosettore Gestione infrastrutture logistiche, settore Gestione porti. Secondo la classificazione ATECO, il codice 52.22.09 indica: Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua.
L'azienda Gruppo Ormeggiatori Del Porto Di Chioggia Società Cooperativa è nota anche con le denominazioni: "GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CHIOGGIA", "ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CHIOGGIA", "SOCIETA ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CHIOGGIA", "COOPERATIVA ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CHIOGGIA", "SOCIETA GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CHIOGGIA", "COOPERATIVA GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CHIOGGIA", "SOCIETA COOPERATIVA ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CHIOGGIA", "SOCIETA' COOPERATIVA ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CHIOGGIA", "SOCIETA COOPERATIVA GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CHIOGGIA" e "SOCIETA' COOPERATIVA GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CHIOGGIA".
Gruppo Ormeggiatori Del Porto Di Chioggia Società Cooperativa è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 103.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.