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1) l'associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti utili, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale. 2) l'associazione e' caratterizzata dalla democraticita' della struttura e dalla partecipazione all'attivita' sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunita', dall'elettivita' e gratuita' delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorieta' del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. 3) l'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, d. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7. 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalita' lo sviluppo e la diffusione di attivita' sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del ciclismo e piu' in generale delle discipline sportive praticate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva, ai quali si richiede l'affiliazione, considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del coni e del registro delle attivita' sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del consiglio dei ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attivita' idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. 4) l'associazione ha per finalita' lo sviluppo e la diffusione della disciplina sportiva attraverso: a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli organi federali e dagli enti di promozione sportiva competenti; b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici; c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potra', tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline praticate, l'attivita' di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attivita' sportive di cui sopra. 5) nei limiti previsti dall'articolo 9, d. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, e' facolta' dell'associazione svolgere attivita' secondaria e strumentale, purche' strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: attivita' ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la gestione di centri benessere o fisioterapici; la vendita di articoli sportivi; la promozione di attivita' sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attivita' svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e di propaganda, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo. 6) l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle direttive del comitato internazionale olimpico (cio), del comitato olimpico nazionale italiano (coni), del comitato italiano paralimpico (cip), delle federazioni sportive internazionali, nonche' agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni, cui l'associazione stessa deliberera' di aderire. 7) l'associazione s'impegna altresi' ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione/ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. 8) costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali (o dell'ente) nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle societa' affiliate. 9) l'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. 10) l'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, d. Lgs. 39/2021.
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