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La cooperativa, senza finalita' di lucro, e' ispirata ai principi della mutualita' prevalente, cosi' come vengono definiti e proposti dagli art. 23 e 26 del d. Lgs. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dall'art. 4 della legge n. 59/92; e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente sottoscritti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (interesse dei buoni postali fruttiferi maggiorato di 2,5 punti). Essa si propone di procurare ai propri soci soddisfacenti occasioni di lavoro, mediante lo svolgimento, col prevalente lavoro dei propri soci, della seguente attivita' di impresa. In particolare lo scopo della cooperativa e' di perseguire, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, alla quale i soci prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto o rapporti ulteriori. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale. La societa' si propone: - di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito; - di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione; - di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarieta' dei soci in conformita' delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attivita' - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del piu' ampio conseguimento dell'oggetto sociale; - di destinare apposite somme per integrare i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' e senza scopo di lucro. La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; percio' la cooperativa puo' aderire alle associazioni nazionali di categoria, ai loro organismi periferici regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo. Oggetto della cooperativa sono le seguenti attivita': - da svolgersi avvalendosi, quando necessario, degli iscritti negli appositi albi professionali, la prestazione, anche mediante l'assunzione di appalti e concessioni, sia in regime pubblicistico che privatistico e/o in forza di affidamento diretto da parte degli enti locali nei limiti consentiti delle leggi vigenti e future in materia, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, applicazioni informatiche, softwares applicativi, attivita' di consulenza e progettazione nei settori di sicurezza degli ambienti di lavoro e non, della prevenzione incendi ed infortuni dei metanodotti e di tutti gli impianti ad essi collegati, dei progetti di finanziamento in proprio e per conto terzi, esecuzione di studi, consulenze, ricerche, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, direzione lavori e collaudi, sia tecnici che amministrativi che statici, attivita' di certificazione di qualita' dei processi produttivi e dei prodotti industriali, degli impianti tecnici sia civili che industriali (con esclusione di attivita' di produzione di beni), valutazione di congruita' tecnico-economica, studi di impatto ambientale, valutazioni di compatibilita' ambientale, ogni altro servizio ausiliario ed affine a quelli innanzi indicati attinenti l'oggetto sociale. La cooperativa potra', peraltro, assumere o gestire affidamenti pubblici e privati, nei limiti della sua competenza funzionale, rimanendo in tal caso in suo onere, per quanto in ragione o qualora occorrendo, l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa pubblicistica di settore. La cooperativa potra' svolgere avvalendosi, quando necessario, degli iscritti negli appositi albi professionali prestazioni di servizi di consulenza alle aziende, di tenuta della contabilita' e di elaborazione dei dati, purche' non soggette a riserva a favore di particolari ordini professionali. La cooperativa puo' svolgere qualunque altra attivita' finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purche' necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.
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