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La societa' cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. La cooperativa con riferimento ai requisiti dei soci si propone di realizzare: continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riferimento alle caratteristiche, competenze ed attitudini proprie dei soci stessi, prestando pertanto i propri servizi. La cooperativa, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, si propone in particolare di svolgere: - servizi di allestimento audio, luci e video sia momentanei che permanenti, anche con eventuale vendita del materiale istallato; - servizi fonici; - servizi light designer; - noleggio di materiale audio-luci e video; - servizi forniti da operatori video (fotografi, video operatori, con e senza servizio di montaggio); - servizi tecnici del montaggio, del suono, delle luci, di scena ed altri, di ripresa cinematografica ed audiovisiva nonche' progettazione e realizzazione di filmati; - servizi musicali (organizzazione e realizzazione concerti dal vivo e non); - servizi di produzione, post-produzione, sottotitolazione, organizzazione ed esecuzione musicale ed artistica nei vari settori dello spettacolo; - servizi accessori alla produzione ed esecuzione di spettacoli, nonche' ogni attivita' tecnica attinente o legata alla loro produzione; - prestazioni di consulenza a terzi in genere in materia musicale, teatrale, culturale ed affine, nonche' di consulenze tecniche per la acustica nella realizzazione o negli interventi di modifica di ambienti e strutture per lo spettacolo; - attivita' editoriale, nei limiti ed ai sensi della vigente specifica legislazione, nel campo della musica e del teatro mediante edizioni discografiche, musicali o con pubblicazioni comunque inerenti al settore, quali spartiti, libri di musica, testi didattici, nonche' il noleggio e/o commercio al dettaglio di oggetti e strumentazione musicale, inerenti comunque alle prestazioni di servizi rese dai soci o collaboratori della cooperativa; - attivita' didattica nel settore musicale e teatrale, anche in partecipazione con societa', enti e terzi in genere; - prestazioni di pulizia e di facchinaggio; - servizi di trasporto di strumenti ed attrezzature via terra, via mare e via aerea ed altri complementari connessi al loro espletamento, sia sul territorio nazionale che estero; e, mediante l'opera prestata dai propri soci, raggiungere il fine di: 1. Diminuire le spese comuni e quelle professionali degli associati; 3. Fornire forme di assistenza amministrativa, giuridica e fiscale ai propri soci sia professionale che personale; 4. Favorire l'occupazione nel settore; 5. Promuovere, organizzare e distribuire il lavoro; 6. Promuovere iniziative di formazione istituendo scuole, corsi e favorire il progresso professionale; 7. Migliorare le condizioni dei lavoratori dello spettacolo, tutelandone gli interessi singoli e collettivi; 8. Promuovere il risparmio e la previdenza con iniziative rivolte ad ottenere il benessere dei soci e delle famiglie. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La societa' ove necessario si avvarra' di professionisti abilitati e richiedera' tutte le autorizzazioni amministrative che le disposizioni applicabili dovessero rendere obbligatorie. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potra': 1) svolgere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, creditizie e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; 2) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati utili alla realizzazione degli scopi sociali anzidetti; 3) partecipare a licitazione e a trattative private, nonche' a gare d'appalto soltanto quando la cooperativa, sara' in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente; 4) aderire e partecipare all'attivita' di enti, organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 5) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci; 6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei soci svolgendo attivita', disciplinata da apposito regolamento interno, di raccolta del risparmio dei soci stessi ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma; 7) promuovere la costituzione di cooperative fornendo alle stesse la necessaria assistenza; 8) accettare donazioni, assumere cointeressenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costituite in forma non cooperativa e dare adesioni ad altri enti o organismi economici, morali, culturali. La societa' puo' avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'assemblea ordinaria dei soci. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la l. 3 aprile 2001, n. 142. "
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