Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attivita' senza fini speculativi. La cooperativa ha per scopo quello di soddisfare l'interesse dei propri soci al soddisfacimento del bisogno abitativo primario ovvero altro bisogno connesso al godimento di unita' immobiliare abitative e non abitative procurando loro, attraverso lo scambio mutualistico,la proprieta' di case di abitazione e relative pertinenze ovvero la propriet di altre porzioni immobiliari anche non abitative. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La societa' con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci,ha per specifico oggetto: a) la costruzione di fabbricati abitativi e pertinenziali e relative dotazioni accessori e non (come cantine, solai, box e posti auto),in una o piu' localita', d assegnare in proprieta' individuale o con patto di futura vendita o riscatto ai propri soci, avvalendosi sia dei contributi e del credito previsti dalla legge 22/10/1971 n. 865 e sue modifiche ed integrazioni e delle leggi vigenti e future in materia di edilizia economica e popolare, sia del credito ordinario. B) l'acquisto di terreni, di fabbricati da demolire, da costruire, da ristrutturare, da ultimare, di fabbricati gia' costruiti, nonche' accedere ai suoli p. E. E. P. Secondo le modalita' di legge al fine di realizzare abitazioni economiche e popolari da assegnare in proprieta' individuale o con patto di futura vendita o riscatto ai propri soci,nonche' in via accessoria o strumentale, costruzioni, attivita' o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale. La cooperativa puo' realizzare in parte dei fabbricati destinati ad abitazione, locali destinati ad uso diverso, da assegnarsi ai soci. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con condizioni di legge, essa potra' compiere tutte le operazioni industriali; commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall 'organo amminitrativo necessari o utili. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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