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La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attivita': 1. Gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o in conto terzi: case famiglia, comunita'-alloggio, gruppi appartamento e altre forme alternative di istituti; gestire qualsiasi comunita' educativa di tipo familiare, residenziale e non, centri socio-educativi per l'accoglienza, la socializzazione e l'animazione; servizio di assistenza domiciliare integrata; asili nido e centri per l'infanzia; iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale; attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale; attivita' di consulenza e formazione; corsi di formazione, orientamento professionale, riqualificazione, pre-formazione lavorativa; attivita' e servizi di riabilitazione; servizio informa-giovani; gestione di impianti sportivi, culturali e centri sociali; attivita' di cultura, spettacolo, artigianato; ricerca e studio sulle problematiche sociali, attivita' di consultorio. 2. Gestire attivita' di: a. Ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie; b. Cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale; c. Produzione e realizzazione di tutto quanto concerne il punto a) e precisamente: i. Stampe tipografiche in genere; ii. Stampe serigrafiche; iii. Lavorazioni ferro, plastica, materiale elettrico, vetroresina, alluminio e tutto quanto necessario alla realizzazione di impianti pubblicitari; iv. Video pubblicitari; d. Editoria: produzione vendita e distribuzione; e. Gestione pubbliche affissioni; f. Acquisto e vendita prodotti hardware e software di supporto pubblicitari; g. Ogni altra attivita' connessa alle precedenti; 3. Attivita' tutte finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualita' con l'esclusione di ogni finalita' speculativa. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del cicr in attuazione dell'articolo 3 comma 3 lettera a) del d. L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La societa' potra', in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
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