Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto: - l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili in genere, civili, industriali, rustici ed urbani, pubblici e privati, prevalentemente nel settore della ricettivita', la locazione anche finanziaria degli immobili sociali o di quelli di cui ha o potrebbe ottenere la disponibilita', la gestione e amministrazione degli immobili di proprieta' sociale. - la esecuzione, l'organizzazione di progetti e di direzioni lavori, anche a mezzo di persone fisiche aventi i requisiti di legge, nel campo delle opere civili, pubbliche e private, degli impianti industriali, l'assistenza delle imprese prevalentemente nel settore della ricettivita'. La societa', in via non prevalente, ma strumentale all'esercizio delle attivita' di cui sopra, puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; per il medesimo fine puo' compiere, non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche a favore di debiti di terzi. Puo' assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. . Potra' assumere partecipazioni, al fine di stabilire investimento e non di collocamento in altre societa' industriali, commerciali o finanziarie, sia in italia che all'estero, il finanziamento, il coordinamento e la gestione delle societa' nelle quali partecipa, la direzione di controllo di indirizzo politico, gestionale e di coordinamento tecnico produttivo, amministrativo e finanziario. La possibilita' della societa' di assumere partecipazioni sociali, con i limiti sopra indicati, non potra' comunque essere esercitata nei confronti del pubblico ma, in particolare, e' consentita la partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare e, di converso, la societa' potra' essere partecipata da fondi comuni di investimento. Alla societa' e' vietato: a) compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalle norme di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; b) compiere attivita' sopra non espressamente menzionate e per le quali la legge preveda speciali requisiti o autorizzazioni (atti professionali riservati a persone fisiche o giuridiche iscritte in appositi albi o elenchi). La societa' puo' farsi finanziare dai soci e da terzi alle condizioni e modalita' previste dalla delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio in data 3 marzo 1994 e dalle istruzioni della banca d'italia pubblicate nella g. U. Della repubblica italiana in data 12 dicembre 1994 - serie generale n. 289 e successivi aggiornamenti e modifiche.
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