Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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- la mediazione nelle fasi di compravendita o locazione di immobili ad uso residenziale, commerciale, industriale o turistico; - la prestazione di servizi di consulenza ed assistenza in materia immobiliare come, a titolo meramente indicativo ma non esaustivo: la valutazione di immobili, le ricerche di mercato, gli studi di fattibilita', l'assistenza contrattuale in fase di compravendita e di locazione di immobili, l'assistenza e la mediazione nella ricerca di finanziamenti finalizzati all'acquisto o al godimento di immobili nonche' alla realizzazione di progetti immobiliari; - l'amministrazione in conto proprio o per conto di terzi di patrimoni immobiliari; - la consulenza per l'arredamento di qualsiasi tipo di immobile avente qualsiasi destinazione civile, commerciale ed industriale; - la mediazione nel settore commerciale. La societa' potra' inoltre svolgere tutte le altre attivita' commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale. La stessa potra' assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre societa', imprese enti, consorzi, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, associazioni, costituite o costituende, aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente, sia in italia sia all'estero, svolgendo anche attivita' di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle predette societa' e/o enti. La societa' potra' inoltre rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purche' non nei confronti del pubblico e purche' tali attivita' non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. La societa' potra' ricevere dai soci, anche in misura non proporzionale alle quote detenute nel capitale sociale, versamenti in denaro in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto oppure finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi. Qualora non espressamente specificato i versamenti da parte dei soci saranno da considerarsi effettuati a titolo di finanziamento infruttifero di interessi. Alla societa' e' espressamente vietata e comunque essa stessa si inibisce dal compiere quelle operazioni riservate dalla legge 2 giugno 1991 n. 1 agli istituti di credito e dal dpr 1 settembre 1993 n. 385 alle societa' di intermediazione mobiliare.
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