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A) la gestione del ciclo idrico integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei servizi pubblici di: a1) ricerca, captazione, trasporto, trattamento, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed altri usi; a2) gestione dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e scarico delle acque reflue e di smaltimento dei fanghi residui; b) la progettazione e la realizzazione di impianti idrici, di fognatura, di depurazione e del gas in proprio e per conto terzi; la fornitura di know how riguardante le attivita' elencate nei precedenti punti; c) la realizzazione e la gestione di impianti a rete, di proprieta' od in concessione, per la produzione e per la distribuzione di acqua surriscaldata/vapore (teleriscaldamento), ad uso di: riscaldamento, raffrescamento e di produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nonche' la relativa attivita' di vendita e commercializzazione, anche in forma disgiunta; d) la gestione dei fanghi di depurazione ivi compreso il loro trattamento, recupero, riutilizzo anche a fini economici; e) la raccolta, anche mediante differenziazione, recupero, trasporto, gestione delle piazzole di raccolta e smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche mediante la gestione degli impianti a tecnologia complessa; f) le attivita' inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente; g) la produzione, utilizzo e vendita di energia elettrica anche finalizzata al risparmio energetico ed all uso di fonti rinnovabili; h) la progettazione, costruzione, organizzazione e gestione di opere e servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilita'; i) la gestione di ogni altro servizio pubblico locale o servizio strumentale connesso, correlato o attinente a quelli indicati nei punti precedenti ed in ogni caso, compatibilmente con la normativa vigente in materia ed in particolare, con il d. Lgs. N. 175/2016. 2. Ai fini della gestione in affidamento diretto di servizi pubblici locali la societa' e' strutturata in divisioni e sono riconosciuti diritti di controllo analogo, congiunto e differenziato ai soci rappresentanti enti locali conferenti i relativi servizi. Le divisioni corrispondono ai seguenti settori omogenei di attivita': 1) ciclo dell acqua 2) rifiuti 3) fanghi 4) energia elettrica 5) igiene urbana 6) altri servizi previsti nell oggetto sociale. 2. 1 la societa' svolge le seguenti fasi dei servizi di cui al precedente c. 1: a) proprieta' di reti, impianti e dotazioni, ex art. 113, c. 13 d. Lgs. N. 267/2000; b) quanto transitoriamente previsto all'art. 35 del presente statuto. 3. La societa' assume, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa rivolta al risparmio, al rinnovo delle risorse e della valorizzazione del patrimonio idrico. 4. La societa', uniformandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', gestisce i servizi e le attivita' di cui ai precedenti commi attraverso risorse umane e materiali proprie, e/o mediante appalti, e/o affidamenti e convenzioni, e/o a mezzo di ogni altra modalita' di rapporto con soggetti esterni coerentemente con le norme di legge; la gestione dei servizi e delle attivita' affidati dai soci alla societa', nonche' di altri servizi ed attivita' eventualmente acquisiti dalla societa' sul mercato avverra' coerentemente con quanto al comma precedente ed in conformita' agli indirizzi dettati dall'assemblea. 5. La societa' puo' provvedere all'esercizio di attivita' in settori complementari, connessi o affini a quelli indicati al primo comma, quali, a puro titolo esemplificativo: - servizi complementari ai suddetti servizi "a rete" (quali la gestione e manutenzione degli impianti a valle del contatore) e/o alternativi ai servizi stessi; - gestione integrata di interventi nel sottosuolo; - gestione del patrimonio immobiliare della societa' stessa, nonche' per altri enti pubblici e soggetti privati nel rispetto delle norme di legge in materia; - gestione di specifiche attivita' nell ambito del servizio idrico integrato anche sulla base di contratti di avvalimento del servizio con il gestore unico, - gestione di attivita' connesse, collaterali o complementari a quelle di cui al punto precedente. 6. 1 - la societa' puo' compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonche' assumere, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, la partecipazione in enti, associazioni, consorzi, societa' a capitale pubblico o misto. 6. 2 - la societa' puo' svolgere in genere qualsiasi operazione od attivita' ritenuta utile ai fini sociali. 6. 3 - l'affidamento alla societa' da parte degli enti pubblici soci dei servizi previsti nel presente articolo puo' essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio stesso e comunque escluse le funzioni riservate agli enti locali territoriali e quelle non delegabili per legge. 6. 4 - la societa' potra' realizzare e gestire le indicate attivita' direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresi' effettuare dette attivita' a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci ivi compresi eventuali affidamenti o contratti di avvalimento del servizio da parte del gestore unico del servizio idrico integrato anche in cooperazione con altre societa' del settore, sempre adeguandosi a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. 6. 5 la societa' puo' assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonche' compiere tutte le operazioni commerciali (anche import-export), finanziarie, immobiliari e mobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 6. 6 tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' di intermediazione mobiliare; del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di intermediazione finanziaria; nonche' nel rispetto della materia normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. 7. La societa' opera nel rispetto dei vincoli di territorialita' per i servizi affidati direttamente (c. D. "in house"), comunque nell ambito territoriale della societa' di gestione del servizio idrico integrato. 8. In ogni caso, oltre l 80% (ottanta per cento) del fatturato della societa' e' effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite e' consentita solo laddove consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell attivita' principale della societa'.
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