L'esercizio dell'impresa agricola nell'accezione prevista dall'art 2135 del codice civile nelle sue varie forme e manifestazioni ed,in particolare , l'esercizio di attivita' dirette o connesse alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento del bestiame, ivi comprese le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che la governa le attivita' di produzione agricola e di allevamento potranno essere realizzate su terreni e fabbricati rurali e non di proprieta' o disponibili in virtu' di contratti di affitto