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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi secondo quanto definito dalla legge 381/91 e successive modificazioni. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': - gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, nei confronti di soggetti portatori di handicap di qualsiasi genere, di anziani non autosufficienti ed in genere di tutti i soggetti individuati dalle stazioni appaltanti per i servizi affidati alla cooperativa: - attivita' e servizi di riabilitazione; - servizi alberghieri e ristorazione solidale; - servizi legati all'agricoltura e all'allevamento sociale; - mediazione culturale; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - trasporti nel settore socio sanitario assistenziale e trasporto disabili; - servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per la malattia mentale; - servizi di assistenza domiciliare anche integrata con prestazioni sanitarie e, o parasanitarie; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, case di riposo e centri di aggregazione; - servizi consistenti nella gestione dei centri prelievi; - attivita' educative di ogni genere, compresa l'attivita' di asili nido e scuole materne, nonche' la prestazione di servizi assistenziali ed educativi di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; - gestione di comunita' alloggio socio assistenziale, comunita' educative residenziali, comunita' protette e comunita' terapeutiche; - gestione di strutture tutelari quali r. A. , r. A. A. , r. A. F. , case protette, r. S. A. , r. S. S. A. - gestione, anche in forma integrata, di dipartimenti e/o reparti sanitari ospedalieri e di case di cura sia pubblici che privati, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto; - gestione, anche in forma integrata, di strutture o reparti ad alta integrazione sanitaria finalizzati alla cura, riabilitazione di persone anche in situazioni di continuita' assistenziale e di deospedalizzazione precoce o protetta; - prestazioni sanitarie ed infermieristiche di cura e riabilitazione, attivita' di barelliere, trasporto ammalati anche d'urgenza, anche con l'utilizzo di mezzi speciali e medicalizzati; - attivita' di pulizia, sanificazione, preparazione e somministrazione pasti connesse all'attivita' socio sanitaria assistenziale ed educativa di cui alla legge 381/91. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche', tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali; 4) emettere strumenti finanziari, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa; 5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies codice civile; 6) istituire una sezione di attivita' per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3. 3. 94 e successive norme di attuazione ed applicative. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, delle attivita' di cui alla legge 1/91 e 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera.
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