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La cooperativa e' retta con i principi della mutualita' di cui all'art. 26 d. L. C. P. S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed alle altre disposizioni legislative vigenti. La cooperativa ha lo scopo di fornire ai propri soci, attraverso la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa inoltre potra' promuovere forme di assistenza e di previdenza tra i soci con le modalita' previste dalle leggi in materia al fine di perseguire il miglioramento economico e sociale dei soci stessi. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di mutualita' prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 codice civile, il tutto come meglio precisato all'art. 7 (sette) del presente statuto. Oggetto in conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di servizi socio-educativi di particolare rilevanza sociale nel settore dell'istruzione nonche' della formazione professionale e del lavoro, in particolare in campo scolastico, educativo e culturale in genere, per favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione nel mondo della prima infanzia. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e gli scopi sociali, nei limiti e con le condizioni di legge, la cooperativa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, quali, a titolo esemplificativo: a) istituire o gestire locali, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, degli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; e) stimolare lo spirito di previdenza, assistenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, e nei limiti di legge; e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto qualsiasi forma; f) stimolare lo spirito di previdenza ed assistenza, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di somme da destinarsi a forme di previdenza ed assistenza integrativa e privatistica, rispetto a quelle obbligatorie per legge, costituendo enti, fondi od organismi in genere per lo sviluppo e gestione di tale scopo; g) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo; il tutto in conformita' alle disposizioni fiscali, bancarie e creditizie in materia ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attivita' finanziarie, peraltro, non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla cooperativa ne siano iscritti piu' di cinquanta.
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