Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, come piu' oltre determinati, la cooperativa, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, ha come oggetto le seguenti attivita': a) ottenere, tramite la gestione in forma associata di una azienda ittica cooperativa nella quale i soci prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili; b) incrementare, valorizzare, tutelare, concentrare e commercializzare la produzione ittica e dei frutti di mare in genere; promuovere ed esercitare l'attivita' di acquacoltura, piscicoltura, vallicoltura e agripesca, turismo, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della comunita' economica europea nel settore ittico, anche mediante la regolamentazione delle produzioni, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi; c) provvedere alla raccolta, trasporto, lavorazione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, in provincia e fuori provincia, dei prodotti ittici e frutti di mare in genere, sia freschi che congelati ed anche di alghe; d) istituire e gestire in proprio distributori di carburante, scali d'alaggio, mercati all'ingrosso, spacci per la vendita al dettaglio, centri di raccolta del prodotto ittico e dei frutti di mare in genere; e) provvedere all'acquisto collettivo ed all'approvvigionamento di tutti gli attrezzi ed i materiali necessari all'esercizio della pesca, dell'allevamento del pesce e dei frutti di mare e di tutte le attivita' ausiliarie, accessorie e complementari, in esse comprese quelle di consumo (reti, cordami, vele, cavi di acciaio, attrezzature di bordo, novellame, combustibili, carburanti, generi alimentari e di conforto, medicinali, ricambi motori, pitture, vernici e tinture, olii lubrificanti; f) realizzare stabilimenti industriali per surgelare, congelare, lavorare e quindi confezionare nonche', commercializzare i prodotti del mare; per tale obiettivo si chiederanno le agevolazioni di legge in materia finanziaria sia nazionali, sia comunitarie; g) assumere dallo stato, da enti pubblici, da societa' e da privati in genere, suoli ed acque demaniali e private per l'esercizio dell'attivita' di piscicoltura, acquacoltura, mitilicoltura, ostricoltura e altri molluschi e crostacei; ottenere ed acquistare il diritto di esclusivita' mediante brevetto o marchio, disegni prodotti, strumenti, metodi, processi di lavorazione, macchine, dispositivi, modelli di attuazioni industriali; fornire a terzi e/o altri organismi cooperativi di opere e servizi inerenti le strutture, gli impianti, la tecnologia, i brevetti per l'attivita' di acquacoltura, di piscicoltura ed allevamenti di prodotti ittici e frutti di mare in genere; il proponimento di qualunque altra attivita' di interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed allo sviluppo della cooperazione; h) acquistare od acquisire in comodato o fitto tutti i mezzi necessari ed opportuni per l'esecuzione dei lavori di cui innanzi; i) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine e magazzini per l'espletamento delle attivita' sociali di cui innanzi o complementari alla stesse. A tal fine la cooperativa potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresi l'assunzione di mutui passivi, il rilascio di avalli, fideiussioni e garanzie anche reali a terzi ed in favore di terzi, con espressa esclusione dell'attivita' di intermediazione mobiliare gia' prevista dalla legge n. 1/1991 ed attualmente disciplinata dai decreti legislativi n. 385/1993, n. 415/1996 e n. 58/1998. La cooperativa assumera' l'armamento dei natanti nella disponibilita' della stessa ed imbarchera' con regolare convenzione di arruolamento i marittimi soci della cooperativa medesima che saranno assunti come soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell?Art. 3 della legge 142 del 2001. La cooperativa armatrice sara' direttamente responsabile dell'assolvimento dell'obbligo contributivo, ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale, dei soci ai sensi della legge. La cooperativa, sempre nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi, potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l?Adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, nei limiti e nel rispetto di tutte le vigenti leggi, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell?Oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle vigenti leggi e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi delle vigenti leggi. Tutte le suindicate attivita' vanno svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e previo rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' che sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti, autorizzazioni o abilitazioni non posseduti dalla cooperativa.
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