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La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato. In particolare scopo della cooperativa e' offrire ai medesimi la possibilit di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma del successivo art. 4. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. C. , la cooperativa: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Pertanto la societa' si avvarra' prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci. L'organo amministrativo e i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane e a confcooperative bolzano; ne recepisce in pieno la missione e si impegna ad onorarne codice etico e patto associativo. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1. Migliorare le condizioni sociali e morali dei soci, favorendo la formazione e la crescita morale e civile della personalita' umana; 2. Promuovere, organizzare, coordinare, gestire manifestini ed attivita' culturali, politiche, civiche, politiche, civiche e del tempo libero, nonche' in generale educative, formative e umanistiche, con particolare riguardo ai propri soci, ad enti e associazioni, nonche' alla comunita'; 3. Acquistare, prendere in locazione, uso o comodato, e gestire immobili, impianti e attrezzature da destinarsi agli scopi di cui sopra. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivit sociale. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
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