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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto delle clausole della mutualita' previste dalla legge. Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, primo comma - lett. A) della stessa. La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualita' di soci fruitori, realizza le attivita' costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e del presente statuto. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', puo' cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della regione ligure, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa puo' operare anche con terzi. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale, la formazione culturale e la formazione politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa. La cooperativa, tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera, altresi', per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuita' di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa riconosce il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana e, nell'ambito delle sue finalita' e priorita' istituzionali, si impegna a perseguire le migliori condizioni di lavoro per i propri soci, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualita' del lavoro. Infine la cooperativa prestera' particolare attenzione alle categorie piu' deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali. La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto: -- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attivita' a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, ossicodipendenti, di minori e famiglie in difficolta'; -- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunita' e luoghi di villeggiatura; -- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, di scuole e asili, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria; -- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; -- la gestione di attivita' e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; -- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici; -- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; -- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalita' terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attivita' connesse di pulizia e sanificazione; -- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali; -- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose; -- lo svolgimento di attivita' di sensibilizzazione della comunita' locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose; -- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, societa' ed enti che svolgano la propria attivita' nei settori suindicati. La cooperativa infine, potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere trumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli strumenti finanziari potranno essere remunerati con tassi nei limiti consentiti dalla legislazione prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.
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