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La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della costituzione. La cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la societa' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa, con riferimento all'attivita' mutualistica e ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attivita': - la gestione di alberghi, pensioni, campeggi, ristoranti, bar, spacci, mense e in genere ogni e qualunque attrezzatura alberghiera e turistica; organizzare viaggi singoli e collettivi, e in genere compiere ogni e qualunque operazione che costituisca attivita' turistica; - la promozione e la realizzazione di attivita' turistiche del tempo libero su tutto il territorio nazionale ed estero; - lo svolgimento con finalita' di servizio e con intenti di elevazione culturale e democratica, ogni e qualsiasi attivita' in materia di turismo e piu' in generale nel settore ricreativo per i soci e non soci, gli interessi dei quali trovano espressione e rappresentanza in organismi ed enti quali circoli ed associazioni che operano nel tempo libero, in qualsiasi forma costituiti: cooperative e loro consorzi, sindacati e associazioni professionali di categoria, circoli aziendali, gruppi territoriali e ogni altra aggregazione democratica di base; - la possibilita' di promuovere inoltre, in proprio e attraverso l'organizzazione di altre societa', istituti bancari, enti culturali, ecc. , l'organizzazione di opportune forme di risparmio, avente per fine le vacanze, il turismo e una intelligente occupazione del tempo libero dal lavoro. La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del cicr in attuazione dell'articolo 3 comma 3 lettera a) del d. L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. La cooperativa potra' per il raggiungimento degli scopi sociali: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi - aderire a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. ".
Parole chiaveI Tarocchi - Società Cooperativa opera nel settore Servizi alle famiglie, specializzandosi in Ristorazione. Il codice 56.10.11 (ATECO) descrive l'attività come: Ristorazione con somministrazione.
I Tarocchi - Società Cooperativa opera anche con i nomi: "I TAROCCHI", "SOCIETA I TAROCCHI", "COOPERATIVA I TAROCCHI", "SOCIETA COOPERATIVA I TAROCCHI" e "SOCIETA' COOPERATIVA I TAROCCHI".
Secondo la classificazione europea delle imprese, I Tarocchi - Società Cooperativa rientra nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 120.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.