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Articolo 1 di statuto= 1. 1 e' costituita, ai sensi degli artt. 2602 e ss. , 2612 e ss. E 2615 ter e ss. C. C. , nonche' dell'art. 93 del d. P. R. N. 207 del 2010 una societa' consortile a responsabilita' limitata al fine di consentire ai relativi soci consorziati di procedere all'esecuzione congiunta, unitaria e coordinata di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del contratto quadro d'appalto aggiudicato dalla acea s. P. A. (di seguito e per brevita' la "stazione appaltante") in favore dell'associazione temporanea di imprese costituita dai medesimi soci consorziati e riguardante l'affidamento dei lavori di manutenzione, compreso il pronto intervento, delle reti idriche e fognarie, nonche' degli impianti distribuiti sul territorio per l'ambito territoriale ottimale (ato) della provincia di roma, per la durata di tre anni (di seguito e per brevita' la "commessa") sino all'esaurimento di ogni rapporto giuridico ed economico con la stazione appaltante, con i subappaltatori, i fornitori ed i terzi in genere, inclusi gli istituti di credito e le societa' di assicurazione, per tutto quanto concerne, direttamente od indirettamente, l'esecuzione delle suddette prestazioni. 1. 2 nell'ambito innanzi indicato la societa' potra' svolgere le attivita' qui di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) eseguire le prestazioni oggetto della commessa, nessuna esclusa, attraverso l'ottimale integrazione delle competenze e delle capacita' dei soci consorziati; b) affidare ai singoli soci consorziati le attivita' occorrenti per l'integrale e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto della commessa e svolgere attivita' di coordinamento, supervisione ed assistenza a favore dei medesimi soci consorziati; c) stipulare, nei limiti e con le modalita' previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara, contratti di subappalto, di fornitura, di nolo a caldo o a freddo, di servizi, d'opera ed ogni altro contratto necessario ai fini dell'integrale e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto della commessa; d) stipulare, nei limiti e con le modalita' previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara, contratti bancari o di finanziamento di qualsiasi natura, contratti e polizze assicurative; e) assumere ed impiegare personale e manodopera, stipulando contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, di collaborazione, di consulenza ed ogni altro contratto volto a consentire alla societa' di potersi avvalere delle prestazioni occorrenti ai fini dell'integrale e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto della commessa; f) gestire i rapporti negoziali ed economici con tutti i soggetti indicati ai precedenti punti. 1. 3 la societa' potra' poi compiere ogni attivita' strumentale, complementare, affine o semplicemente connessa, direttamente od indirettamente, con l'oggetto sopra descritto, nonche' - in via non prevalente e del tutto accessoria e/o strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale - effettuare ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare ed immobiliare, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi. 1. 4 e' comunque vietato alla societa' esercitare attivita' di acquisto di partecipazioni ed interessenze nei confronti del pubblico. La societa', inoltre, non puo' esercitare attivita' riservate a banche, imprese di investimento, societa' di gestione del risparmio, sicav, societa' finanziarie, societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari e, piu' in generale, riservate alle imprese di cui al testo unico bancario ed al testo unico sull'intermediazione finanziaria (d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni). 1. 5 la societa' ha scopo mutualistico e agisce senza fine di lucro. 1. 6 per il perseguimento del proprio oggetto la societa' potra' avvalersi della propria organizzazione imprenditoriale con rilevanza esterna ed anche di quella dei relativi soci consorziati. 1. 7 l'esistenza di una "comune struttura di impresa" tra i soci consorziati, pertanto, non esclude che la societa', considerata la propria natura mutualistica, abbia facolta' di far eseguire le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale in corso con la stazione appaltante anche direttamente da uno o piu' soci consorziati senza che cio' costituisca subappalto, ferma restando la responsabilita' solidale dei soci consorziati medesimi nei confronti della stazione appaltante ove prevista dalla normativa vigente, dalla lex specialis di gara o dal contratto quadro d'appalto stipulato dall'associazione temporanea di imprese con la stazione appaltante.
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