Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Il Borgo Società Cooperativa, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Art. 4 - oggetto sociale 1. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico vissuto e sviluppato secondo quanto richiamato nel precedente art. 3, ha come oggetto: a) la produzione e lavorazione di manufatti nel campo delle arti grafiche ed in particolare della legatoria e della cartotecnica, in appositi laboratori di carattere artigianale, sia in proprio che in conto terzi, nonche' la commercializzazione e la vendita di tali manufatti all'interno dei propri laboratori e all'esterno nel rispetto delle norme che regolano l'attivita' commerciale; b) l'attivita' di sensibilizzazione e propaganda degli scopi, dell'oggetto, dei servizi, dei prodotti e delle attivita' in genere della cooperativa. 2. Per un migliore espletamento delle attivita' sociali la cooperativa potra' organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attivita' sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alla qualificazione professionale, nonche' alla formazione cooperativistica, anche fruendo di contributi dell'unione europea e degli enti pubblici e privati in genere e/o di singoli. 3. La cooperativa potra' inoltre usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme dell'unione europea, dello stato, delle regioni e degli organismi locali territoriali e di ogni altro ente predisposti per la promozione delle sue finalita' istituzionali. 4. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. 5. Le attivita' istituzionali, nonche' quelle connesse o affini, di cui al presente art. 4, sono svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 6. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. 7. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992 no 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 8. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
Parole chiave