Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di "Il Bucaneve Società Cooperativa…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche, un equa distribuzione dei beni, il lavoro inteso non come strumento ma come reciproca collaborazione in base alle capacita' di ciascuno e la priorita' dell uomo sul denaro. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie all apporto dei soci l autogestione responsabile dell impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell impresa che ne e' l oggetto, cercando di dare continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa si prefigge di realizzare attraverso lo svolgimento di attivita' diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi l inserimento lavorativo di cui all art. 1 lett. B) e art. 4 della l. 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e/o integrazioni, di persone disabili e/o svantaggiate e/o delle altre persone in condizione di fragilita' di cui all art. 3 legge regione emilia romagna 17 luglio 2014 n. 12. Per le medesime persone, la cooperativa, in una logica indirizzata a favorire lo sviluppo delle capacita' potenziali e creative di ognuno, attraverso l educazione e la formazione al lavoro e attraverso momenti di socializzazione e di incontro, potra' svolgere anche iniziative di carattere educativo e socio-sanitario di cui all art. 1 lett. A) della l. 8 novembre 1991 n. 381, coordinate con le attivita' di cui all art. 1 lett. B) della medesima legge. Per rispondere ai bisogni di assistenza materiale e/o morale e comunque per una migliore qualificazione umana, morale, culturale e professionale, dei soggetti di cui sopra, la cooperativa potra' svolgere attivita' di formazione avvalendosi anche degli apporti degli enti pubblici e privati. In relazione alle iniziative di carattere educativo e socio-sanitario di cui all art. 1 lett. A) di cui sopra, la cooperativa intende svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione o accreditamento con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attivita': 1) gestione di strutture residenziali e/o semi-residenziali per soggetti svantaggiati e/o disabili (anche psichiatrici); 2) gestione di centri socio-occupazionali, laboratori protetti con valenza terapeutica e/o riabilitativa per soggetti svantaggiati e/o disabili (anche psichiatrici); 3) gestione di servizi ricreativi ed educativi in genere per soggetti svantaggiati e/o disabili (anche psichiatrici); 4) gestione servizi socio-educativi e socio-assistenziali per minori. Per quanto riguarda le iniziative finalizzate all inserimento lavorativo, la cooperativa intende promuovere e/o gestire le seguenti attivita': 1) gestione di un laboratorio di rifinitura, assemblaggio e confezionamento di particolari acquisiti con commesse da terzi; 2) produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonche' di prodotti derivanti da attivita' lavorative dei partecipanti all'attivita' sociale; 3) lavori di riassetto e pulizie locali in genere, di strade, magazzini, parcheggi, piazzali, sfalcio di erbe e manutenzione dei terreni erbosi, pulizie di serbatoi essiccatori e recipienti vari, pulizie di vetrate e pulizie di impianti industriali, raccolta, gestione e/o smaltimento ecologico dei rifiuti per conto di enti pubblici e privati; 4) servizi di guardia a terra o a mare o campestre, pulitori, netturbini, spazzacamini, e simili; 5) gestione di impianti sportivi e ricreativi, gestione di punti di ristoro (bar, mense, ristoranti) e ogni altra attivita' inerenti alla ristorazione e alla somministrazione di alimenti al pubblico. La cooperativa potra' comunque svolgere ogni attivita' in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all inserimento lavorativo di persone svantaggiate e potra' organizzare attivita' culturali, ricreative ed assistenziali a favore dei propri soci, dei loro familiari e di altre persone svantaggiate. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' infine svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. (associazione temporanea d impresa), per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla ue, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiave