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Art. 5 oggetto la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e in relazione alle attivita' previste dall'articolo 1, lettera a) e b) della legge 381/1991, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attivita', che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici: attivita' sociale: - attivita' di formazione; - la prestazione di servizi sociali e assistenziali; - la prestazione di servizi di accoglienza ed integrazione; - reinserimento sociale e lavorativo; - attivita' di assistenza ad anziani e disabili; - prestazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del d. Lgs. N. 112/2017; - attivita' di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. Attivita' culturale: - attivita' culturali, ricreative, editoriali, sportive, musicali, teatrali ed audiovisivi; - gestione e conduzione di circoli, bar, ristoranti, teatri e locali di intrattenimento; - promozione e gestione dei beni culturali, beni architettonici ed aree archeologiche; attivita' turistica e sportive: - gestione e conduzione di impianti sportivi e ricreativi pubblici e/o privati con annesse aree di verde attrezzato; - promozione e sviluppo del turismo; - realizzazione, allestimento e gestione di impianti sportivi, turistici e ricreativi; attivita' agricola e di agricoltura sociale: - conduzione di fondi agricoli, terreni, aree, fabbricati, locali e fattorie sociali in forza di qualsivoglia titolo giuridico, al fine di destinarli a produzione agricola; - manipolazione, selezione, raccolta, stoccaggio, trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche; - attivita' agrituristica; - inclusione sociale e inserimento lavorativo in ambito agricolo di soggetti svantaggiati al fine di prevenire il rischio di emarginazione sociale; - la realizzazione di attivita' presso le aziende agricole ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') e successive modificazioni ed integrazioni e di altre attivita' agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari; - lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini e seminari formativi, formazione sul luogo di lavoro ed apprendistato; - la realizzazione di agriturismi, fattorie didattiche realizzate con l'intervento assistito di animali, orti sociali, frutteti sociali, giardini sociali; attivita' artigiane: - attivita' edilizia, di falegnameria, di carpenteria, di carrozzeria e meccanica, di restauro, di manutenzione ambientale; la cooperativa puo' partecipare alla costituzione di enti e societa' i cui servizi, la produzione o gli scopi interessino l'attivita' ed i fini sociali della cooperativa. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperative paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Inoltre la societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: percio', a titolo esemplificativo, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi. La cooperativa si propone di svolgere le suddette attivita' sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in italia che all'estero. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa puo' partecipare ai pubblici appalti secondo le modalita' di legge. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potra' anche e tra l'altro: a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni; d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla ue, dallo stato dalla regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in italia e all'estero, sia da privati che dallo stato, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende o societa' di ogni genere; f) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attivita'; g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile; h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo iv del presente statuto. I) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.
Parole chiaveIl Ce.sto Cooperativa Sociale opera nel settore Servizi alle famiglie, specializzandosi in Servizi sanitari. La classificazione ATECO 88.99.00 identifica l'attività: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
Secondo la classificazione europea delle imprese, Il Ce.sto Cooperativa Sociale rientra nella categoria "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 107.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.