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Scopo della cooperativa e' quello di petrseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se sytessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4. La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della societa' puo' avvenire anche in forma di collaborazione autonoma. La societa' puo' tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Scopo della cooperativa e' altresi' quello di offrire ai propri soci la possibilita' di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma del successivo articolo 4. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualita' senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dal consiglio di amministrazione. Oggetto della cooperativa sono le attivita' socio sanitarie ed educative di cui all'articolo 1, primo comma punto a), della legge 8 novemre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti: a) attivita' e servizi di assistenza domiciliare; b) attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati; c) strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protette; d) servizi e centri di riabilitazione; e)centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualita' della vita; f) attivita' di formazione e consulenza nel settore della solidarieta'; g) attivita' di sensibilizzazione e animazione delle comunita' locali entro cui opera, al fine di renderle piu' consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; h) inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazioni degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: 1) concorrere adf aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; 2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, cio' con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento; 4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussiori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvigionamenti ed il credito; 5) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; 6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. Per agevolare il consefuimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra' provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi (iscritti a libro soci da almeno tre mesi),finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal consiglio di amministrazione. Il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmi presso soci. Le attivita' finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.
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