Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 4) prevalenza a norma dell'articolo 2514 del c. C. Si intendono perseguire i principi della mutualita' prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: 1. Il divieto di distribuire i dividendi in misura all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi; 2. Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 3. Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 4. L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi, eventualmente maturati ai sensi delle norme sulle cooperative a mutualita' prevalente, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione promocoop spa. Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici dovra' essere rispettato il principio di parita' di trattativa. Articolo 5) la societa' cooperativa sociale, retta dai principi della mutualita', senza finalita' di lucro, si propone di consentire, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa per i soci e le persone svantaggiate nonche' le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal libero mercato di cui alla l. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. A norma della l. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. In particolare la cooperativa si propone di esercitare, con la prevalente opera dei soci cooperatori svantaggiati - secondo i dettami della l. 381/91 lettera b) - ed attraverso il lavoro da essi conferito, un'impresa che ha per oggetto: 1) l'assunzione e l'esecuzione in genere di lavoro di pulizie in genere e globali, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione di spazi chiusi ed aperti; 2) manutenzione di spazi verdi ed arredi urbani; 3) assumere lavori di manutenzione varie, quali, traslochi e facchinaggio, servizio di affissione; 4) la prestazione di servizi ausiliari per uffici privati e pubblici quali attivita' di centralinista, segreteria e attivita' amministrativa; 5) la realizzazione di lavori di pulizia e manutenzione di strade e aree verdi e forestali, pubbliche e private; 6) la gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da raccolta differenziata; 7) la gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole ecologiche, servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate; 8) la gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla cooperativa o anche realizzati da terzi; 9) la conduzioni di aziende agricole nonche' coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche; 10) lo svolgimento di ogni attivita' connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali; 11) la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attivita' suddette, anche nei confronti di privati consumatori ed anche con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo; 12) la gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici; 13) la realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche che private; 14) la realizzazione di lavori di carpenteria e assemblaggio; 15) l'assunzione di qualsiasi altra attivita' connessa all'edilizia, ivi compreso il noleggio di attrezzature; 16) l'assunzione di lavori edili sia da enti pubblici che da privati, tanto in forma di appalto che in forma di economia nonche' in concessione, concorrendo ad aste pubbliche e private, anche in associazione temporanea d'impresa; 17) l'assunzione di lavori di tinteggiatura di pareti interne ed esterne, per abitazioni ad uso residenziale o edifici ad uso artigianale e industriale, sia da enti pubblici che da privati, tanto in forma di appalto che in forma di economia nonche' in concessione, concorrendo ad aste pubbliche e private, anche in associazione temporanea d'impresa. La cooperativa, per i suoi fini economici e sociali, potra' stipulare contratti di appalti con enti statali, parastatali, locali amministrazione, aziende commerciali ed industriali, con privati e con chiunque lo richieda per servizi di pulizia dei locali, sale convegno o di svago, appartamenti, sedi amministrative ed operative, ecc. La societa' cooperativa sociale potra' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La societa' cooperativa sociale, tra l'altro, puo': a) prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale; b) consorziarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attivita' esterna, con altre societa' cooperative edilizie di abitazione e produzione e lavoro per lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale; c) promuovere la costituzione ed assumere partecipazioni in societa' cooperative, consorzi di cooperative, societa' per azioni e societa' a responsabilita' limitata che svolgano attivita' di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, non quale attivita' prevalente; d) aderire ad associazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale; e) intrattenere rapporti finanziari sia attivi che passivi con cooperative, consorzi ed altri organismi economici; f) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione; g) assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali e assicurative, e in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attivita' da svolgere con enti pubblici e privati. In ogni caso l'attivita' di partecipazione ad altre imprese e societa' e l'attivita' finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attivita' ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla l. 197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.
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