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Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci e, in particolare, i soci professionisti appartenenti a una delle categorie di soci cooperatori, di cui all'articolo 5 del presente statuto, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente. La cooperativa adottera' un apposito regolamento, come previsto dall'articolo 6, l. 142/2001, al fine di disciplinare in modo dettagliato lo svolgimento dello scambio mutualistico, cosi' come disciplinato dall'articolo 2521, cod. Civ. , e nel rispetto del principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Tale regolamento disciplina, tra l'altro: a) le caratteristiche dei soci che svolgono attivita' professionale; b) i criteri e le modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla cooperativa sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; c) i criteri e le modalita' affinche' la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) criteri e le modalita' con i quali il socio incaricato puo' avvalersi di ausiliari ovvero puo' essere sostituito, il tutto nel rispetto degli obblighi di informazione verso il cliente e dell'eventuale dissenso del medesimo, come previsto dalla vigente normativa; e) le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo in considerazione della natura delle prestazioni professionali, nonche' degli eventuali altri rapporti di lavoro previsti dal presente articolo; f) le modalita' della remunerazione. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa ha come oggetto, di norma, la realizzazione di attivita' professionali nel campo della medicina veterinaria. La societa' e' iscritta all'albo dei medici veterinari. Ai sensi della l. 183/2011, l'esecuzione dell'incarico professionale puo' essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. A tal fine, la cooperativa e' tenuta ad adempiere gli obblighi di informazione previsti dalla legge, dal regolamento adottato con decreto del ministero della giustizia 34/2013 e dalle altre disposizioni in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa puo' svolgere le seguenti attivita': servizi veterinari collegati all'attivita' professionale. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, comprese partecipazioni in altre imprese, necessarie o utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Sono escluse le attivita' che non siano qualificabili come professionali (ovvero le attivita' commerciali). La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale , ai sensi della l. 59/1992 ed eventuali norme modificative e integrative. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Sono comunque ammessi soci non professionisti e, fra questi, anche le persone giuridiche per finalita' di investimento nelle ipotesi consentite dalla legge. Si intende prevalente l'esercizio delle attivita' proprie della professione di medici veterinari.
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